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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6961/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Ancona che aveva accolto l'opposizione degli intimati alla stima delle indennità di espropriazione e aveva liquidato, tra l'altro, l'indennità per occupazione d'urgenza in relazione al periodo intercorrente tra l'immissione in possesso del fondo e il deposito dell'indennità di esproprio. La ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 22-bis e 50 del d.P.R. n. 327/2001 sostenendo che l'indennità di occupazione d'urgenza debba essere dovuta solo fino alla data di emanazione del decreto di esproprio, e non fino al deposito dell'indennità definitiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio ormai ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo finalizzata a compensare la mancata disponibilità del bene in rapporto a quanto il proprietario avrebbe percepito, è dovuta fino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio (deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti), che costituisce il momento conclusivo della fattispecie complessa di acquisizione della proprietà da parte dell'espropriante. La Corte ha richiamato il tenore letterale del comma quinto dell'art. 22-bis d.P.R. 327/2001 e la giurisprudenza consolidata (tra cui Cass. Sez. I, 11/12/2019 n. 32415; 30/06/2020 n. 13203; 6/07/2022 n. 21476; 1/06/2023 n. 15535; 9/07/2024 n. 18672 e 18679) per escludere la tesi contraria che fissava la cessazione del credito alla data del decreto ablativo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 22-bis, comma quinto

    "per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione"

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che la "data di corresponsione" coincide con il deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti; pertanto l'indennità di occupazione è dovuta fino a tale data e non si estingue automaticamente con l'emanazione del decreto di esproprio.

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma primo

    La Corte richiama che l'acquisizione della proprietà da parte della P.A. è effetto di una fattispecie complessa che integra il decreto di esproprio con il pagamento del giusto prezzo, ai sensi dell'art. 37, comma 1.

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 26, comma sesto

    Richiama che lo svincolo delle somme depositate richiede la collaborazione dell'espropriato (dichiarazione circa eventuali diritti di terzi), circostanza che evidenzia la rilevanza del deposito come momento determinante per gli effetti liberatori.

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 20 e 50

    Gli artt. richiamati sono stati oggetto della censura ma la Corte ha ritenuto che la corretta interpretazione del complesso normativo, con prevalenza della formulazione letterale dell'art. 22-bis comma 5, esclude la tesi della ricorrente.

  • Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 70 (richiamata per il precedente storico)

    Richiamata per spiegare l'orientamento giurisprudenziale precedente che collegava la cessazione del credito alla data del provvedimento ablativo sotto la vigenza di norme antecedenti; tale orientamento è considerato superato rispetto alla formulazione vigente del DPR 327/2001.

  • Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20 (richiamata per il precedente storico)

    Analogamente richiamata come riferimento alla disciplina previgente che collegava l'indennità di occupazione alla cessazione dell'occupazione temporanea o all'adozione dell'atto ablativo, interpretazione oggi superata dal testo dell'art. 22-bis DPR 327/2001.

Massime di principio

  • L'indennità per occupazione d'urgenza è dovuta dall'immissione in possesso fino alla data della "corresponsione" dell'indennità di esproprio, che va intesa come il deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti e non soltanto come l'emanazione del decreto di esproprio.
  • L'acquisizione della proprietà da parte della pubblica amministrazione è una fattispecie complessa: il decreto di esproprio ha rilievo decisivo ma l'effetto traslativo si perfeziona con il pagamento (deposito) del giusto prezzo.
  • Nelle controversie su indennità di occupazione occorre verificare il momento effettivo di corresponsione (deposito liberatorio) per determinare la durata del credito dell'espropriato.
  • La collaborazione dell'espropriato (art. 26 DPR 327/2001) nel rilascio della dichiarazione per lo svincolo delle somme è un elemento che rafforza la rilevanza del deposito come momento determinativo degli effetti giuridici.
  • La formulazione letterale dell'art. 22-bis comma 5 prevale su precedenti orientamenti giurisprudenziali che terminavano l'indennità alla data del decreto ablativo; pertanto, in casi simili, la giurisprudenza più recente della Cassazione tende a riconoscere l'indennità sino al deposito.

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