Cassazione Civile, Sentenza n. 7137/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Superstar S.r.l. (incorporante Penelope S.r.l.) per recupero di IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2004, 2006, 2007, 2008 e irrogazione di sanzioni. L'ufficio contestava, tra l'altro: per il 2004, l'assenza di documentazione e l'assoggettamento a tassazione di componenti positivi e di prestazioni dichiarate non imponibili; per il 2006, la presunta inesistenza di una fattura di euro 12.500 emessa a favore di Ulisse S.r.l.; per il 2006-2008, la non operatività della società e l'applicazione dell'art. 30 legge n. 724/1994 con conseguente determinazione del reddito minimo e perdita del diritto al rimborso del credito IVA. Le commissioni di merito hanno in parte respinto i ricorsi; la CTR ha ritenuto inesistente la fattura 2006, ha confermato la non operatività per 2006-2008 e ha annullato alcune contestazioni relative al 2004. Superstar ha impugnato in Cassazione per vizi di diritto (art. 360 c.p.c.) principalmente sulla valutazione di inesistenza dell'operazione e sulla applicazione dell'art. 30 L. n. 724/1994; l'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale su raddoppio dei termini e sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha: 1) accolto il ricorso principale unicamente con riferimento al credito IVA, ritenendo che l'applicazione automatica dell'art. 30 L. n. 724/1994 che priva del diritto alla detrazione sulla base del mero superamento di soglie di ricavi sia incompatibile con i principi della direttiva IVA e con la giurisprudenza della Corte di giustizia (C-341/22). Ne consegue la disapplicazione della norma nazionale nella parte in cui impedisce il diritto alla detrazione senza verificare l'effettiva sussistenza di attività economica, l'utilizzo dei beni/servizi per operazioni imponibili e l'assenza di frode o abuso; la materia è stata rinviata alla CTR di secondo grado per nuovi accertamenti. 2) accolto in parte il ricorso incidentale dell'Agenzia limitatamente al raddoppio dei termini per le imposte dirette/IVA: la CTR ha errato nel valutare la sussistenza degli elementi del reato invece di limitarsi a verificare i presupposti dell'obbligo di denuncia (e l'eventuale uso pretestuoso del raddoppio), nonché nell'applicare la regola al tributo IRAP (per il quale il raddoppio non opera). Per queste doglianze la sentenza è cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana in diversa composizione per ulteriori accertamenti. Le altre doglianze del ricorrente sono state rigettate. Sulle spese del giudizio di legittimità è rimessa decisione alla Corte di merito in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 30, legge n. 724/1994
Prevede una presunzione di non operatività e la perdita del diritto al rimborso/detrazione IVA se per tre periodi consecutivi non si effettuano operazioni rilevanti per IVA oltre una soglia; la Corte di giustizia UE e la Cassazione hanno però ritenuto che tale presunzione non possa automaticamente privare del diritto alla detrazione: occorre verificare l'effettiva attività economica, l'impiego dei beni/servizi per operazioni imponibili e l'assenza di frode o abuso.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Norma regolativa della forma e motivazione degli accertamenti; richiamata dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'accertamento, ma la Corte ha ritenuto che la CTR abbia esaminato ampiamente il merito e le circostanze probatorie.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Norma regolativa della motivazione in materia IVA; richiamata nel contesto delle censure sulla motivazione degli accertamenti IVA.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale (ai sensi dell'art.331 c.p.p.) per reati tributari. La Corte ha ricordato che il raddoppio opera se ricorrono i presupposti astratti dell'obbligo di denuncia e che il giudice tributario deve verificare (anche con prognosi postuma) la sussistenza di tali presupposti e l'assenza di uso pretestuoso; tuttavia il giudice non deve sostituirsi al giudice penale nell'accertamento del reato.
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Contiene le fattispecie penali tributarie richiamate ai fini dell'obbligo di denuncia e del raddoppio dei termini; la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia è condizione per il raddoppio, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'azione penale.
Direttiva 2006/112/CE (art. 9 e art. 167)
La Corte di giustizia ha stabilito che l'art.9 non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA basandosi soltanto su soglie di fatturato e che l'art.167 e i principi di neutralità e proporzionalità ostano a una normativa nazionale che priva automaticamente del diritto alla detrazione per importi insufficienti di operazioni, salvo frode o abuso.
art. 57, comma 2-bis e comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Norme richiamate nella censura dell'Agenzia riguardo al raddoppio dei termini e all'IVA; la loro valutazione è connessa alla verifica dei presupposti dell'obbligo di denuncia.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 471/1997
Prevede la sanzione per mancata presentazione dell'istanza di disapplicazione della normativa sulle società non operative (società 'di comodo'); la CTR aveva ritenuto inapplicabile la sanzione in concreto, questione assorbita dalla Corte dopo altri accoglimenti.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Fondamento processuale del ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; utilizzato dalla ricorrente per dedurre vizi di diritto nelle decisioni di merito.
Massime di principio
- Presunzione di non operatività ex art. 30 L. n. 724/1994 non può automaticamente privare il contribuente del diritto alla detrazione IVA: il giudice deve verificare l'effettiva esercizio di un'attività economica, l'impiego dei beni/servizi acquistati nelle operazioni imponibili e l'assenza di frode o abuso.
- Se l'amministrazione contesta l'inesistenza di una operazione, è decisivo il bilancio complessivo delle prove: più elementi indiziari (assenza di riscontri contabili nel destinatario, inattività delle parti, mancanza di movimenti bancari, età/assenza di personale) possono legittimare la ricostruzione di inesistenza; il contribuente deve controprovarli con documentazione idonea.
- In Cassazione non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento in fatto svolto dai giudici del merito salvo vizio di diritto o di motivazione: le censure devono essere fondate su errori di diritto o motivazione formalmente configurabili.
- Sul raddoppio dei termini (art. 43 DPR 600/1973) il giudice tributario deve accertare la ricorrenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia (verificabilità 'ora per allora' dei presupposti e assenza di uso strumentale) e non valutare in sede tributaria l'accertamento del reato penale; il raddoppio non si applica all'IRAP.
- Procedura: mantenere aggiornati i domicili e la rappresentanza legale (comunicazioni a difensori cancellati dall'albo sono invalide) per evitare nullità/ritardi processuali.
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