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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7140/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione avverso ordinanza ministeriale che ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 170.361,47 per avere, quale titolare di impresa agro-zootecnica, richiesto e indebitamente ottenuto contributi comunitari per gli anni 2011-2013 tramite la creazione di un'azienda in parte fittizia e la dichiarazione di una superficie fondiaria falsamente condotta tramite contratti di comodato

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Clorinda Dolores Cristallo. È stata confermata la sentenza del Tribunale di Bari e la successiva decisione della Corte d'appello di Bari che avevano ritenuto provata la natura fittizia dei contratti e l'indebita percezione dei contributi, basandosi su risultanze istruttorie (in particolare dichiarazioni rese dai proprietari dei fondi e atti d'indagine). La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la valutazione probatoria e la mancata applicazione dell'art.9 del d.m. 1922/2015, ha dichiarato inammissibili altri motivi per effetto della regola della "doppia conforme" e per carenza di decisività, e ha confermato la congruità della sanzione esercitando il potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti normativi. Non sono state decise spese di cassazione; è altresì richiamato l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002

Norme richiamate

  • legge n. 898/1986

    Richiamata come norma violata a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione: la Corte territoriale e di legittimità hanno ritenuto provata la violazione a valle dell'accertamento amministrativo e delle risultanze istruttorie

  • codice civile

    Rinvio ai principi sulla prova e sulla presunzione: la Corte ha richiamato i criteri di distribuzione dell'onere della prova e la rilevanza delle risultanze documentali e dichiarative acquisite

  • codice di procedura civile

    Principi sul valore della prova; la Corte ha confermato che il verbale di accertamento ha un valore probatorio sfumato e che le dichiarazioni di terzi e le risultanze investigative possono costituire base per la decisione

  • d.m. n. 1922/2015

    La norma, che prevede la comunicazione ai proprietari dei fondi per facilitare la prova della titolarità, non è idonea a sanare domande fondate su titoli fittizi: l'inosservanza del procedimento di comunicazione non legittima di per sé l'erogazione quando il titolo è simulato

  • regolamento CE

    n. 1122/2009 artt. 57, 58, 60

    Richiamati in relazione ai profili procedurali; la Corte ha ritenuto che l'accertamento dell'elemento soggettivo (intenzionalità) sia questione di merito non sindacabile in cassazione

  • regolamento CE

    Secondo la giurisprudenza citata, la normativa comunitaria richiede che il richiedente produca validi titoli giuridici che attribuiscano la disponibilità dei terreni per ottenere premi; l'occupazione sine titulo non è sufficiente

  • codice di procedura civile

    Applicato per dichiarare inammissibili censure di fatto quando la sentenza d'appello conferma le stesse ragioni di fatto del primo grado (cd. doppia conforme), impedendo il ricorso per cassazione su tali questioni

  • codice di procedura civile

    Richiama i limiti del sindacato di legittimità rispetto a questioni di fatto; la Corte ha ribadito che la verifica dell'intenzionalità e della valutazione probatoria spetta al giudice di merito

  • legge n. 689/1981

    La Corte ha ribadito che la determinazione della misura della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti normativi e che non è necessario che il giudice espliciti dettagliatamente i criteri adottati purché la motivazione evidenzi la valutazione globale degli elementi

  • codice di procedura civile

    Richiamati in ordine alla regolarità del contraddittorio e alla decisione motivata; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché non decisive o non specificamente dimostrate

  • Costituzione

    Invocate in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali profili non fossero idonei a fondare il ricorso in cassazione ove mancasse decisività o si trattasse di valutazioni di merito

  • d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater (e richiamo al comma 1-bis)

    Previsione relativa al contributo unificato: la Corte rileva l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione amministrativa il verbale di accertamento ha un valore probatorio graduato: piena prova su fatti compiuti in presenza del pubblico ufficiale e fede fino a prova contraria per le dichiarazioni di terzi; il giudice può valutare complessivamente anche dichiarazioni e atti istruttori
  • La comunicazione prevista dall'art. 9 del d.m. 1922/2015 facilita la prova della titolarità del titolo di disponibilità, ma non sanifica domande basate su titoli fittizi o simulati: l'assenza di formale comunicazione non legittima l'erogazione se il titolo è inesistente
  • La verifica dell'elemento soggettivo (intenzionalità) e la valutazione della credibilità delle prove sono compiti del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo profili di vizio di diritto o motivazione manifestamente insufficiente
  • La regola della 'doppia conforme' (art. 348-ter c.p.c., comma 5) limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando l'appello conferma le stesse ragioni di fatto del primo grado: occorre indicare specificamente le differenze di fatto per rendere ammissibile il ricorso
  • La determinazione della misura della sanzione amministrativa pecuniaria rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti previsti dalla norma; la Corte di legittimità non sindaca la congruità se dal complesso della motivazione risulta una valutazione compiuta
  • Chi agisce in situazioni di contributi comunitari deve documentare validi titoli giuridici di disponibilità dei fondi: l'occupazione materiale senza titolo non garantisce il diritto al beneficio
  • Per impugnare con successo in cassazione motivi che concernono fatti decisivi è necessario indicare con precisione in quale misura le ragioni di merito differiscono tra primo e secondo grado; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per carenza di decisività
  • Gli atti e le dichiarazioni raccolte dall'amministrazione pubblica, se accompagnate da indicazioni sulle fonti di conoscenza, possono essere utilizzati dal giudice per il controllo e la valutazione del contenuto probatorio

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