Sentenza n. 223/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - della determinazione dirigenziale della Città di Cosenza del 22.10.2025, registro generale n. 2479/2025 e registro del settore n. 336/2025, avente ad oggetto l’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra il consorzio stabile Energos e la società Colagi s.r.l. dell’appalto relativo ai “Lavori di adeguamento sismico edificio Palazzetto dello sport” in località Casali del comune di Cosenza con funzione strategica di struttura di ricovero del piano di Protezione Civile - Intervento Operativo”; - del verbale della commissione di gara n. 13 del 20.10.2025; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato e per il subentro nel medesimo contratto della ricorrente, ove nelle more stipulato, con espressa riserva di articolare in un eventuale distinto giudizio la domanda di risarcimento per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per i lavori di adeguamento sismico del Palazzetto dello sport di Cosenza e verbale di riammissione dell'originario concorrente escluso
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento tra il consorzio stabile e la società controinteressati, deducendo che l'originaria esclusione di tale raggruppamento per la mancata allegazione, nella busta economico-temporale, del cronoprogramma e della relazione sulla gestione della commessa fosse corretta ai sensi dell'art. 18 del disciplinare. Ha contestato, in particolare, la violazione degli artt. 10 e 70, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023, dell'art. 18 della lex specialis, del principio di autoresponsabilità e dei principi di correttezza e ragionevolezza, sostenendo che la commissione non potesse disapplicare la prescrizione del disciplinare invocando la tassatività delle cause di esclusione. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 17 e 18 del disciplinare e del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, poiché il raggruppamento aggiudicatario aveva inserito nell'offerta tecnica un documento nel quale indicava la durata dei lavori e il ribasso temporale offerto, elemento da collocare nella busta economica-temporale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'aggiudicazione e il verbale della commissione, dichiarando inefficace il contratto ove stipulato. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la tassatività delle cause di esclusione prevista dall'art. 10 del d.lgs. 36/2023 riguarda le cause di esclusione relative ai requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 e non impedisce alla lex specialis di imporre requisiti speciali o prescrizioni relative al contenuto essenziale dell'offerta, purché coerenti e proporzionate. La mancata allegazione del cronoprogramma e della relazione sulla gestione della commessa non costituiva un mero adempimento formale: il documento era funzionale alla valutazione della serietà e della concreta sostenibilità dell'offerta temporale e rappresentava un impegno negoziale sui tempi di esecuzione. La sua omissione legittimava quindi l'esclusione e non era sanabile mediante soccorso istruttorio. La stazione appaltante, una volta stabilite le regole di gara, non poteva disapplicarle in autotutela durante la valutazione delle offerte, perché ciò alterava ex post le regole competitive e incideva sulla par condicio. Se riteneva illegittima o irragionevole la prescrizione, avrebbe dovuto procedere all'annullamento della lex specialis e alla riedizione della procedura, non alla sua disapplicazione nel corso della gara. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che il raggruppamento aveva inserito nell'offerta tecnica un documento recante la durata di 380 giorni e la riduzione di 70 giorni rispetto ai 450 previsti. Tale indicazione consentiva di ricostruire il contenuto dell'offerta temporale ed era idonea a influenzare la valutazione, violando il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica previsto dal disciplinare. Il ricorso è stato pertanto accolto integralmente. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e il Comune, mentre il raggruppamento controinteressato è stato condannato al pagamento di 4.000 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce il criterio di aggiudicazione applicato nella procedura e rileva nel valutare l'incidenza della modifica delle regole di gara sul comportamento dei concorrenti.
art. 10 d.lgs. 36/2023
I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
Il principio di tassatività riguarda le cause di esclusione relative ai requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95; non impedisce alla lex specialis di disciplinare requisiti speciali o elementi essenziali dell'offerta. La stazione appaltante non può estendere ermeneuticamente la nullità delle clausole né disapplicare in corso di gara una prescrizione che disciplina il contenuto dell'offerta.
art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara.
La non conformità dell'offerta ai documenti di gara può comportare l'inammissibilità quando la prescrizione violata riguarda un elemento essenziale dell'offerta.
art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara
La verifica dell'offerta comprende il controllo della sua conformità alla lex specialis; il principio di tassatività non esclude l'esclusione per carenza di un elemento essenziale dell'offerta.
art. 17 del disciplinare di gara
nella “Busta B - Offerta tecnica” non devono essere assolutamente riportati prezzi ovvero elementi che possano ricondurre al contenuto dell’offerta economica riportata nella successiva “Busta C - Offerta economica”.
La lex specialis impone la separazione tra offerta tecnica ed economica e prevede l'esclusione quando l'offerta tecnica contenga elementi riconducibili all'offerta economica.
art. 18 del disciplinare di gara
Cronoprogramma e relazione sulla gestione della commessa ... che giustifichino l’offerta temporale.
Il cronoprogramma e la relazione sulla gestione della commessa costituiscono elementi essenziali dell'offerta economico-temporale, la cui omissione può determinare l'esclusione.
art. 21-septies l. 241/1990
La sentenza richiama la possibilità di disapplicazione del bando, con nullità per difetto assoluto di attribuzione, nel caso eccezionale in cui esso sia adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere contrastante con il diritto eurounitario; tale ipotesi non ricorre nel caso deciso.
Massime di principio
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall'art. 10 del d.lgs. 36/2023 riguarda le cause di esclusione relative ai requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 e non impedisce alla lex specialis di prescrivere requisiti speciali o elementi essenziali dell'offerta, purché attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto.
- La carenza di un elemento dell'offerta qualificato dalla lex specialis come essenziale e funzionale alla valutazione della serietà, sostenibilità o concreta eseguibilità della proposta legittima l'esclusione e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché non si tratta di una mera irregolarità formale.
- La stazione appaltante è vincolata alle prescrizioni della lex specialis anche quando le ritenga inopportune o incongruamente formulate e non può disapplicarle durante la valutazione delle offerte; se intende correggere le regole di gara deve esercitare l'autotutela sulla lex specialis e rieditare la procedura, salvaguardando la par condicio e l'affidamento dei concorrenti.
- Il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica impone di escludere l'offerta tecnica che contenga elementi economici o temporali idonei a consentire la ricostruzione, anche parziale, dell'offerta economica e a influenzare la valutazione discrezionale della commissione.
- La modifica in corso di gara delle regole di partecipazione o di valutazione, mediante disapplicazione di una prescrizione del disciplinare, altera la concorrenza e rende illegittima l'aggiudicazione, poiché i concorrenti hanno predisposto le proprie offerte sulla base della lex specialis originariamente pubblicata.
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