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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10647/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per truffa e ricettazione, sostenendo che mancasse la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno e che mancasse l'artifizio necessario per integrare la truffa; 2) censura sul trattamento sanzionatorio, sulla recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto con riguardo alla ricettazione; 3) censura contro il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché non confrontato con la motivazione d'appello, che aveva evidenziato come l'imputato, a pagamento della merce ricevuta, avesse consegnato un assegno poi risultato provento di furto e da lui sottoscritto, circostanza che escludeva l'ignoranza della non titolarità del conto; il secondo motivo è stato considerato in parte reiterativo di motivi già respinti in appello e in parte manifestamente infondato, poiché la recidiva non era stata applicata; il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato l'entità non esigua del danno e la gravità della condotta, idonee a escludere la particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'entità non esigua del danno cagionato e della gravità della condotta, anche perché i fatti integravano due reati.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico le censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In tema di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta da elementi fattuali univoci, come la consegna in pagamento di un assegno sottoscritto dall'imputato e proveniente da furto, tale da escludere la plausibile ignoranza della non titolarità del conto.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata se investe profili non effettivamente applicati dal giudice di merito, come una recidiva non ritenuta in concreto.
  • La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta produce un danno non lieve e presenta un disvalore complessivo elevato, specie se le condotte sono plurime o danno luogo a più reati.

Come è indicizzato

MaterieTruffaRicettazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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