Cassazione Penale, Sentenza n. 29878/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 25/06/2021. Il difensore ha denunciato violazione degli artt. 163, 164 comma 3 c.p. e degli artt. 666, 674 e 648 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio senza spiegare se il giudice della cognizione fosse a conoscenza delle cause ostative (precedenti penali) al momento della concessione; inoltre ha fatto valere che, poiché il pubblico ministero non aveva impugnato la concessione, questa era divenuta irrevocabile per effetto del giudicato e non poteva essere aggravata in danno del condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Torino per un nuovo giudizio. La Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione, deve acquisire il fascicolo della cognizione per verificare se i precedenti penali ostativi fossero documentalmente noti al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio; in mancanza di tale verifica la motivazione della revoca è insufficiente.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Norma citata dal ricorrente tra quelle la cui violazione è dedotta; nel provvedimento non è fornita un'interpretazione specifica autonoma della disposizione.
art. 164 cod. pen.
Interpretata dalla Corte nel senso che l'ultimo comma consente la possibilità di concedere la sospensione condizionale una seconda volta dopo la prima condanna quando le pene, separate e poi cumulate, non superino il limite di due anni; inoltre il quarto comma contiene le cause ostative la cui conoscenza documentale da parte del giudice della cognizione impedisce la revoca da parte del giudice dell'esecuzione.
art. 168 cod. pen.
La Corte richiama l'art. 168 come principio che impone la revoca di diritto della sospensione condizionale quando ricorrono le condizioni previste, fermo restando quanto previsto dall'art. 164 (deroga/limite alla revoca automatica).
art. 666 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle cui si riferisce il gravame; la decisione di cassazione non adotta un'interpretazione dettagliata della specifica norma nel corpo del provvedimento.
art. 674 cod. proc. pen.
Citata dal ricorrente tra le norme processuali invocate; la Corte non sviluppa un'interpretazione specifica della norma nella motivazione resa pubblica.
art. 648 cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come possibile vizio procedurale; la Corte non esplicita un'interpretazione autonoma della norma nel provvedimento.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena se sussistono cause ostative previste dalla legge, salvo quanto previsto dall'art. 164 c.p.
- Prima di revocare la sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero documentalmente conosciute dal giudice che ha concesso il beneficio; la mancata acquisizione del fascicolo rende la motivazione della revoca insufficiente.
- Se le cause ostative erano documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione e la decisione non è stata impugnata dal pubblico ministero, si forma il giudicato sulla concessione del beneficio e non è consentito al giudice dell'esecuzione aggravare la posizione del condannato in violazione del principio del ne bis in idem/processualità corretta.
- L'art. 168 c.p. impone la revoca quando ricorrono le condizioni, ma va sempre valutata la deroga operata da art. 164 c.p. (possibilità di nuova concessione e limiti delle cause ostative).
- Per la difesa: in casi di revoca della sospensione condizionale è opportuno chiedere espressamente l'acquisizione del fascicolo di cognizione e verificare la tempestività/assenza dell'impugnazione da parte del P.M. per valutare profili di giudicato e di illegittimità della revoca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →