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Sentenza

Sentenza n. 1722/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva liquidato in € 500,00, oltre accessori, le spese del giudizio di primo grado relativo all'esecuzione del giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente appellante)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante aveva promosso davanti al TAR Liguria un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito l'attribuzione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. L'appello riguardava esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali. È stata dedotta l'erroneità della liquidazione in € 500,00, ritenuta inferiore ai parametri tariffari minimi previsti dalla Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, una liquidazione conforme alla giurisprudenza della Sezione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, richiamando, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., numerosi precedenti della Sezione su controversie analoghe. Ha ritenuto non adeguata la liquidazione di € 500,00 effettuata dal TAR e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, determinando in € 800,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, le spese del giudizio di primo grado, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il principio di soccombenza, al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in € 300,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La controversia era stata introdotta in primo grado per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di motivare la decisione mediante il richiamo a numerosi precedenti della Sezione relativi a casi analoghi.

  • Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stata indicata come parametro tariffario per la liquidazione delle spese processuali; la liquidazione di € 500,00 è stata ritenuta non adeguata e sostituita con la liquidazione di € 800,00.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Prevede la carta elettronica attribuita in esecuzione della sentenza del giudice civile costituente il giudicato.

Massime di principio

  • Quando l'appello investe esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia in secondo grado coincide con quello delle spese liquidate o controverse nel giudizio di primo grado.
  • La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri tariffari applicabili e non può essere determinata in misura inadeguata rispetto ai minimi, anche quando la controversia presenti carattere seriale e natura ripetitiva.
  • In caso di accoglimento dell'appello limitato alla liquidazione delle spese del primo grado, il giudice d'appello può riformare parzialmente la sentenza e rideterminare direttamente l'importo dovuto, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
  • La parte soccombente nel grado d'appello deve rifondere le spese del relativo giudizio, liquidate tenendo conto del valore circoscritto alla sola controversia sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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