Sentenza n. 379/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: della sentenza n. 646/2023 emessa dal Tribunale del Firenze il 12.07.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G.1486/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 646/2023 del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alla rifusione delle spese del giudizio. Il ricorso è stato proposto perché il Ministero non aveva dato tempestiva esecuzione alla pronuncia. Nel corso della camera di consiglio la difesa della ricorrente ha dichiarato che il pagamento era intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito quanto dovuto in forza della sentenza del Tribunale di Firenze mediante il pagamento della somma spettante. Il Collegio ha ravvisato la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, in quanto l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Di conseguenza, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 400 euro, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È individuata quale fonte del diritto al beneficio della Carta Docente riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
DPCM 23.09.2015
È richiamato quale fonte attuativa della Carta Docente.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L’adempimento intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
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