Cassazione Civile, Sentenza n. 15135/2020 del 16/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso di 7.251.417,43 euro, versati a titolo di accisa per gli anni 2011 e 2012 sul carbone impiegato per produrre energia elettrica in due centrali. La Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 387/3/2017 depositata il 2 novembre 2017, aveva rigettato l’appello. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società denunciava la violazione dell’art. 14, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/96/CE e dei principi unionali di interpretazione restrittiva e proporzionalità: sosteneva che la tassazione dei prodotti energetici usati per produrre elettricità fosse ammessa solo in presenza di una motivazione specifica e della dimostrazione di un beneficio ambientale concreto, nonché che la disciplina interna potesse perseguire finalità fiscali e non disincentivare adeguatamente i combustibili a maggiore contenuto di carbonio. Deduceva inoltre un eccesso rispetto alla delega legislativa. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 19, par. 3, TUE e 267 TFUE, contestando il rifiuto della CTR di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; a suo avviso, la nozione di motivi di politica ambientale richiedeva un’interpretazione della normativa unionale e la discrezionalità degli Stati membri era limitata.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché l’art. 21, comma 9, del testo unico delle accise assoggetta espressamente ad accisa i prodotti energetici impiegati per produrre elettricità «per motivi di politica ambientale», in attuazione della facoltà prevista dall’art. 14, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/96/CE. La finalità ambientale risultava dalla disciplina e dai relativi atti parlamentari; non era necessario che la legge contenesse una motivazione ulteriore né che fosse dimostrato ex ante o ex post il conseguimento del massimo beneficio ambientale. La tassazione è uno strumento fiscale che può essere utilizzato per disincentivare il consumo di un prodotto inquinante, purché persegua anche una finalità ambientale e non sia diretta al solo incremento del gettito. La misura risultava proporzionata, essendo idonea a perseguire l’obiettivo e non eccedente quanto necessario; la delega legislativa consentiva le scelte esercitate dal legislatore delegato. La Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: il rinvio pregiudiziale non era necessario, poiché la disposizione unionale era chiara e la contestazione riguardava soprattutto l’applicazione e la giustificazione della norma nazionale, non un effettivo dubbio interpretativo sulla direttiva. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 30.780 euro oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14, par. 1, lett. a), direttiva 2003/96/CE
Gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi: a) i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.
La disposizione stabilisce l’esenzione come regola per i prodotti energetici impiegati nella produzione di elettricità, ma consente agli Stati membri di assoggettarli a tassazione per motivi di politica ambientale, anche prescindendo dai livelli minimi armonizzati. La Corte ritiene chiara questa facoltà e compatibile con una misura fiscale diretta a disincentivare l’uso di prodotti inquinanti.
art. 21, comma 9, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
I prodotti energetici di cui al comma 1 (fra cui rientra pacificamente il carbone che viene in considerazione nel caso in esame), qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite dalla Tabella A.
La norma nazionale esercita la facoltà riconosciuta dalla direttiva, assoggettando ad accisa i prodotti energetici usati per la produzione di elettricità per motivi di politica ambientale. La Corte considera la previsione precisa, coerente con la direttiva e idonea a disincentivare il consumo di carbone.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorchè l’interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un’interpretazione generale ed astratta.
Il rinvio pregiudiziale presuppone un dubbio effettivo e rilevante sull’interpretazione del diritto dell’Unione; non è necessario quando il significato della norma è evidente o già chiarito, né quando la questione attiene alla sua applicazione al caso concreto rimessa al giudice nazionale.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono altresì i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, art. 13, comma 1 quater, del (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di tassare, per motivi di politica ambientale, i prodotti energetici impiegati nella produzione di elettricità, anche prescindendo dai livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva.
- La finalità ambientale della tassazione può risultare dalla disciplina interna e dal contesto normativo e parlamentare che ne accompagna l’adozione; non è necessario che la legge contenga una motivazione ulteriore né che il legislatore dimostri anticipatamente il conseguimento di uno specifico risultato ambientale.
- Il principio di proporzionalità richiede che la misura sia idonea a realizzare l’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario; non impone di provare che la misura prescelta garantisca il massimo beneficio ambientale possibile.
- Una misura fiscale può perseguire una finalità ambientale attraverso la tassazione e il conseguente disincentivo dell’uso di prodotti inquinanti. È incompatibile con il criterio della finalità ambientale la misura diretta esclusivamente ad aumentare il gettito, non quella che abbia anche un effetto fiscale accessorio.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando l’interpretazione della norma unionale è chiara o non lascia spazio a ragionevoli dubbi; le questioni di applicazione della norma nazionale al caso concreto spettano al giudice nazionale, salvo che richiedano un’interpretazione unionale generale e astratta.
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