Ordinanza n. 396/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare del rimprovero scritto, unitamente agli atti del procedimento disciplinare relativo alla partecipazione a una manifestazione svoltasi durante uno sciopero generale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, nonché gli atti presupposti e connessi del procedimento, inclusi le note istruttorie e il provvedimento di contestazione dell’addebito. Il procedimento era stato avviato a seguito di un’autodenuncia del ricorrente relativa alla propria partecipazione a una manifestazione svoltasi il 22 settembre 2025, in concomitanza con uno sciopero generale indetto dal sindacato USB. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame, e con riserva degli approfondimenti propri della fase di merito, il ricorso non è apparso assistito da profili di evidente fondatezza. Il Collegio ha inoltre escluso, allo stato, la configurabilità di un danno grave e irreparabile derivante dall’immediata esecuzione della sanzione. Sono quindi risultati insussistenti i presupposti per la tutela cautelare previsti dall’art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare per insussistenza dei presupposti ex art. 55 c.p.a.
La sospensione cautelare è stata negata perché, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, non è emersa né evidente fondatezza del ricorso né un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate negli atti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo richiede la verifica sommaria dei presupposti previsti dall’art. 55 c.p.a.; la tutela può essere negata quando non emergano profili di evidente fondatezza del ricorso e non sia configurabile un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
- La valutazione compiuta in sede cautelare sulla fondatezza del ricorso è sommaria e non pregiudica gli approfondimenti da svolgere nella successiva fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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