Cassazione Civile, Ordinanza n. 09461/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una dottoressa, sospeso in attesa dell’esito del processo penale per omicidio colposo relativo al decesso di una minore presso l’ospedale in cui la professionista prestava servizio. Dopo la condanna penale irrevocabile, l’Ordine professionale riattivava il procedimento e comunicava l’udienza disciplinare. La destinataria contestava la validità della notifica dell’avviso di convocazione, sostenendo che, essendo risultata sconosciuta alla residenza anagrafica di Firenze e irreperibile al recapito lavorativo di Arezzo, la comunicazione avrebbe dovuto seguire le forme dell’art. 143 c.p.c. e non quelle dell’art. 140 c.p.c.; in subordine chiedeva la rimessione in termini. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: violazione dell’art. 115 c.p.c. per supposta mancata contestazione dei fatti relativi alla notifica; omesso esame di un fatto decisivo circa la mancata notifica secondo le forme corrette; nullità della decisione per motivazione apparente e affermazioni inconciliabili; ulteriore vizio di motivazione per omesso esame dei dati fattuali della notifica; infine violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 per la condanna alle spese in assenza di attività difensiva dell’Ordine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 115 c.p.c. perché il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non gli errori di diritto o la valutazione giudiziale; ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la decisione impugnata esponeva un iter logico comprensibile e superava il minimo costituzionale; ha negato l’omesso esame di fatti decisivi, perché il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non copre i vizi processuali. Nel merito, ha confermato la correttezza della notifica dell’avviso di convocazione effettuata presso il luogo di lavoro dopo il tentativo infruttuoso presso la residenza anagrafica, rilevando che per le comunicazioni disciplinari agli esercenti professioni sanitarie è sufficiente una comunicazione idonea a portare a conoscenza dell’interessato l’atto, anche a mezzo posta, e che l’art. 143 c.p.c. è applicabile solo quando residenza, dimora o domicilio siano davvero sconosciuti nonostante le ordinarie indagini. Ha giudicato inammissibile anche la doglianza sulle spese, poiché l’eventuale errore percettivo sulla partecipazione dell’Ordine avrebbe natura revocatoria e non integra violazione di legge. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento delle domande ed eccezioni e non si estende alla valutazione giuridica del giudice né agli errori di diritto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge, ma non consente di censurare come violazione di legge un errore percettivo o valutativo non riconducibile alla regola invocata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda i fatti storici in senso naturalistico e non i vizi processuali; non può essere usato per contestare la regolarità di una notifica o altri profili processuali.
art. 39 D.P.R. 221/1950
La comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare agli esercenti professioni sanitarie può avvenire con forme libere purché idonee a rendere edotto l’interessato, compreso il servizio postale.
art. 140 c.p.c.
È applicabile quando il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario sia stato individuato, ma la consegna non sia possibile per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l’atto.
art. 143 c.p.c.
Si applica solo quando residenza, dimora o domicilio del destinatario siano davvero sconosciuti e non individuabili nonostante le indagini esigibili con l’ordinaria diligenza.
art. 139 c.p.c.
La ricerca del destinatario presso il luogo di abitazione deve estendersi, ove necessario, al luogo in cui egli presta la propria attività lavorativa.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la condanna alle spese di lite, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché basato su una contestazione di natura percettiva.
D.M. 55/2014
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare a carico del sanitario, la comunicazione dell’avvio del procedimento è valida se idonea a rendere edotto l’interessato, e può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, nonostante l’uso del termine "notificazione" nella normativa di settore.
- La notificazione ex art. 143 c.p.c. è eccezionale e richiede l’effettiva impossibilità di individuare residenza, dimora o domicilio del destinatario dopo le indagini esigibili con ordinaria diligenza; se i luoghi sono conosciuti, trova applicazione la disciplina ordinaria delle notifiche presso residenza o luogo di lavoro.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sui fatti storici e non sulle questioni di diritto o sulla regolarità giuridica degli atti processuali.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili; non ricorre quando la sentenza consenta di ricostruire l’iter logico della decisione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è strumento per denunciare irregolarità processuali o vizi della notificazione, ma solo l’omesso esame di fatti storici decisivi.
- In tema di notificazioni, quando il destinatario non venga trovato presso la residenza, è legittimo verificare il luogo di lavoro ai fini della consegna; la compiuta giacenza perfeziona la notifica secondo la disciplina applicabile.
- L’eventuale errore sulla partecipazione delle parti all’udienza o sulla presenza di difese può integrare, se del caso, un errore revocatorio e non una violazione di legge.
- rami
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