Cassazione Civile, Ordinanza n. 08994/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio nei confronti della società resistente. In primo grado il tribunale aveva deciso in un certo modo; la corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma nel testo dell'ordinanza la Corte precisa di non esaminare il merito della censura perché il ricorso è improcedibile: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato la relata di notificazione della sentenza, allegando soltanto una dichiarazione di conformità dell'avvocato notificante. La Corte rileva che il difetto di produzione della relata impedisce la verifica processuale richiesta dall'art. 369 c.p.c. e che non ricorrono le condizioni per ritenere sanato o superato tale difetto, anche perché la prima notifica del ricorso era avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza e la copia notificata non era comunque agli atti della Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del condominio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
il ricorrente per cassazione deve depositare la copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso quando la Corte non possa comunque verificare la tempestività dell'impugnazione.
art. 325 c.p.c.
la procedibilità del ricorso può essere salvata solo se, dalla sola data di pubblicazione della sentenza, risulti che la notificazione del ricorso si è perfezionata entro il termine breve di sessanta giorni.
art. 348 ter c.p.c.
richiamato solo per escludere, nel caso concreto, che vi fosse un onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
viene richiamato per collegare l'ulteriore importo al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata è un adempimento essenziale ai fini della procedibilità, quando dalla sola sentenza non sia possibile verificare la tempestività del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte, perché tutela il corretto avvio della sequenza processuale.
- La procedibilità può essere comunque riconosciuta solo se, anche in assenza della relata, risulti che il ricorso è stato notificato entro il termine breve di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
- Se la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il termine breve e la relata non è stata depositata, il ricorso resta improcedibile anche quando sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla notificazione della sentenza.
- La verifica della procedibilità precede logicamente e giuridicamente l'esame dell'ammissibilità o del merito del ricorso.
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