Sentenza n. 1696/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione sulle istanze di nomina di quattro associati come guardie particolari giurate zoofile e mancato riconoscimento dell'indennizzo da mero ritardo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha chiesto l'accertamento dell'obbligo della Prefettura di provvedere su due istanze presentate nell'aprile 2022 per la nomina di quattro associati, rimaste senza definizione anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni e l'invio di diffide e solleciti. Ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 2-bis della l. 241/1990 per il ritardo. Con sentenza non definitiva del 6 marzo 2023 il TAR aveva accolto la domanda avverso il silenzio e disposto la conversione del rito per la trattazione della domanda di indennizzo. Nel prosieguo del giudizio la ricorrente ha fatto riferimento anche a una richiesta risarcitoria, ma tale domanda non era stata proposta ritualmente e tempestivamente con il ricorso introduttivo; il Collegio ha pertanto circoscritto l'oggetto alla sola domanda di indennizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di indennizzo da mero ritardo. Ha distinto l'indennizzo dal risarcimento del danno e ha rilevato che l'eventuale domanda risarcitoria, se effettivamente proposta, sarebbe stata inammissibile perché introdotta soltanto con memorie successive. Quanto all'indennizzo, il mero superamento del termine di conclusione del procedimento non è sufficiente: l'interessato deve avere tempestivamente attivato il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990, chiedendo l'adozione del provvedimento non emanato entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale. Inoltre, l'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990, come delimitato dall'art. 28, comma 10, d.l. 69/2013, trova tuttora applicazione soltanto ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa, in assenza del regolamento estensivo previsto dal comma 12. Poiché il procedimento relativo alla nomina delle guardie particolari giurate zoofile non rientra in tale ambito e non risultava integrato il presupposto dell'attivazione tempestiva del potere sostitutivo, la domanda di indennizzo è stata ritenuta infondata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, anche in considerazione del precedente accoglimento della domanda avverso il silenzio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento
Il diritto all'indennizzo da mero ritardo è subordinato alle condizioni stabilite dalla legge e non sorge per il solo superamento del termine procedimentale.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
Prevede il potere sostitutivo che l'istante deve attivare, chiedendo l'adozione del provvedimento non emanato, quale presupposto per ottenere l'indennizzo da mero ritardo.
art. 28, comma 2, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990
L'attivazione del potere sostitutivo deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
art. 28, comma 10, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore
Delimita l'ambito applicativo dell'indennizzo da mero ritardo ai procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa.
art. 28, comma 12, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento ... sono stabiliti la conferma, la rimodulazione ... o la cessazione delle disposizioni del presente articolo
In assenza del regolamento previsto, l'ambito dell'indennizzo non viene esteso a procedimenti diversi da quelli relativi all'attività d'impresa.
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della controversia in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Il mero superamento del termine di conclusione di un procedimento amministrativo non attribuisce, di per sé, il diritto all'indennizzo da mero ritardo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990.
- L'indennizzo da mero ritardo presuppone la tempestiva attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990, mediante richiesta di adozione del provvedimento non emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
- In assenza del regolamento previsto dall'art. 28, comma 12, d.l. 69/2013, l'indennizzo da mero ritardo resta applicabile esclusivamente ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa; non si estende a procedimenti aventi oggetto diverso.
- La domanda risarcitoria non può essere introdotta per la prima volta con memorie successive al ricorso introduttivo; ove non sia stata ritualmente proposta con l'atto introduttivo, è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →