Cassazione Penale, Sentenza n. 40423/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal pubblico ministero il 21/10/2024 e sospeso, chiedendo l'annullamento dell'ordine e la scarcerazione immediata. Il motivo dedotto era che l'ordine di esecuzione e la sentenza di primo grado non gli sarebbero mai stati recapitati personalmente e che non gli sarebbe stata fornita la traduzione in lingua rumena degli atti rilevanti, con conseguente compressione delle sue garanzie difensive e impossibilità di proporre impugnazioni o richieste di misure alternative alla detenzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: (1) manifestata infondatezza delle censure, perché dal fascicolo risulta che l'ordine di esecuzione è stato notificato a mani proprie del destinatario l'8/11/2024 e che gli sono state consegnate copie tradotte in lingua rumena degli avvisi sui diritti; ciò esclude le violazioni difensive lamentate; (2) carenza sopravvenuta di interesse all'impugnazione, poiché la pena oggetto dell'esecuzione è stata integralmente esppiata alla data del 31/07/2025, per cui l'impugnazione ha perso la sua utilità concreta. Inoltre, in applicazione della giurisprudenza e dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Autorità del giudice dell'esecuzione a dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza quando risultano manifestamente infondate le censure; usato per motivare la declaratoria immediata di inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse; la mancanza di interesse sopraggiunta rende inammissibile il ricorso.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce la condizione dell'interesse a impugnare quale requisito soggettivo dell'azione: l'interesse deve essere reale, attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali e la possibilità di imporre una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per quantificare l'importo di euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in riferimento al criterio che l'inammissibilità può essere dichiarata anche quando non sussistono elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò non esclude l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per le spese e l'ammenda.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Giurisprudenza richiamata per definire la nozione di interesse all'impugnare e la figura della 'carenza d'interesse sopraggiunta' quando la situazione di fatto o di diritto muta e assorbe la finalità del ricorrente.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Principio secondo cui l'interesse a impugnare deve essere concreto e sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia a quello della decisione.
Massime di principio
- La notifica personale documentata dell'ordine di esecuzione e la consegna della traduzione degli avvisi in lingua conosciuta dal destinatario neutralizzano tipicamente le doglianze sulla lesione delle garanzie difensive relative alla conoscenza dell'atto.
- Chi propone impugnazione deve dimostrare concretamente la mancata ricezione o la mancata traduzione degli atti: mere affermazioni non provate possono essere ritenute manifestamente infondate.
- Se, nel corso del procedimento di impugnazione, la pena contestata viene integralmente eseguita, si determina frequentemente una carenza sopravvenuta di interesse e conseguente inammissibilità del gravame.
- L'interesse ad impugnare va valutato in senso utilitaristico e deve esistere sia alla proposizione sia al momento della decisione; la perdita di utilità pratica della decisione comporta l'inammissibilità.
- Anche in assenza di colpa nella proposizione del ricorso, l'inammissibilità può comportare il pagamento delle spese e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è opportuno valutare preventivamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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