Sentenza n. 1280/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area pertinenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, dopo avere acquistato nel 2006 un immobile asseritamente preesistente al 1° settembre 1967 e averlo ristrutturato integralmente senza permesso di costruire, hanno impugnato l’ordinanza comunale che accertava la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione notificato nel 2009 e disponeva l’acquisizione gratuita del manufatto e dell’area al patrimonio comunale. Hanno dedotto: 1) la violazione dell’art. 35 l. 47/1985, sostenendo la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria, nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento prima del rigetto; 2) la genericità dell’ordinanza, per mancata quantificazione e perimetrazione dell’area acquisita; 3) l’omessa verifica dell’elemento soggettivo, doloso o colposo, della mancata ottemperanza; 4) l’illegittimità dell’ordine di demolizione nella parte relativa agli ampliamenti realizzati dopo il 1967, assumendo la conformità urbanistica della porzione originaria del fabbricato. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per la natura non lesiva dell’atto e per la tardiva contestazione dell’ordine di demolizione presupposto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto ritenuto impugnabile l’ordinanza formale di accertamento dell’inottemperanza, poiché essa recepisce gli esiti degli accertamenti e determina l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001. Ha però dichiarato inammissibili le censure rivolte contro l’originaria ordinanza di demolizione, ormai divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione; è stata quindi dichiarata inammissibile la censura relativa alla demolizione degli ampliamenti post 1967. Ha respinto il motivo sul silenzio-assenso, chiarendo che l’art. 35 l. 47/1985 riguarda il condono edilizio straordinario, mentre la domanda proposta era un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, sulla quale si forma il silenzio-rigetto decorso il termine di legge. Non essendo stato tempestivamente impugnato il diniego tacito, l’ordine di demolizione ha riacquistato efficacia ed era eseguibile, senza necessità di ulteriori atti sanzionatori. Il TAR ha inoltre escluso la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio, ritenendo tale vizio incompatibile con la struttura del silenzio significativo previsto dall’art. 36. Ha respinto la censura di genericità, poiché l’ordinanza indicava il fabbricato, la superficie e l’area pertinenziale catastalmente identificata, nel rispetto del limite di dieci volte la superficie utile abusiva previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Ha infine ritenuto non necessaria una specifica motivazione sull’elemento soggettivo: una volta accertata la mancata ottemperanza, l’imputabilità è presunta, gravando sul destinatario dell’ordine l’onere di dedurre e provare eventuali impedimenti o cause di non imputabilità, secondo il principio di vicinanza della prova. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina l’ingiunzione di demolizione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza e il limite dell’area acquisibile, non superiore a dieci volte la superficie utile abusiva.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Per l’accertamento di conformità edilizia prevede il silenzio-rigetto decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza; il diniego tacito deve essere tempestivamente impugnato.
art. 35 l. 47/1985
Fermo il disposto del primo comma dell’articolo 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento.
La disposizione sul silenzio-assenso si applica alle domande di condono edilizio straordinario presentate ai sensi della l. 47/1985, non alle domande di sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese processuali a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- L’atto formale con cui l’amministrazione accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione e dispone, o rende operativa, l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale è autonomamente lesivo e impugnabile, in quanto costituisce il titolo ricognitivo dell’acquisizione ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001.
- L’impugnazione dell’atto di acquisizione per vizi propri non consente di rimettere in discussione, oltre il termine decadenziale, la legittimità dell’originario ordine di demolizione; sono pertanto inammissibili le censure che si dirigono esclusivamente contro il provvedimento demolitorio ormai non impugnabile.
- Il silenzio-assenso previsto dall’art. 35 l. 47/1985 riguarda le domande di condono edilizio straordinario e non si applica all’accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, per il quale il decorso del termine senza provvedimento espresso determina silenzio-rigetto.
- Decorso il termine previsto per la decisione sull’istanza di accertamento di conformità e formatosi il silenzio-rigetto non tempestivamente impugnato, l’ordine di demolizione anteriormente adottato torna pienamente eseguibile e non è necessaria l’adozione di ulteriori atti sanzionatori.
- In caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, l’imputabilità della condotta è presunta; spetta al destinatario dell’ordine, in applicazione del principio di vicinanza della prova, allegare e dimostrare specifiche cause di non imputabilità o impedimenti all’adempimento.
- L’ordinanza di acquisizione soddisfa l’esigenza di determinatezza quando identifica il manufatto e l’area pertinenziale mediante dati descrittivi e catastali sufficienti a individuarne estensione e confini, nel rispetto del limite legale dell’area acquisibile.
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