Cassazione Penale, Ordinanza n. 05914/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di patteggiamento emessa dal giudice dell'udienza preliminare per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione, in particolare lamentando la carenza di motivazione circa l'affermazione della responsabilità e la mancata applicazione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che tali doglianze non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché i ricorrenti avevano invece dedotto una carenza di motivazione e la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., senza prospettare uno dei motivi tassativi consentiti, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale opera il regime speciale di impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita il ricorso per cassazione contro il patteggiamento ai soli motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 129 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti come parametro per lamentare la mancata declaratoria di proscioglimento, ma la censura è stata ritenuta non consentita nel giudizio di legittimità sul patteggiamento
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Sono inammissibili le doglianze che investono la motivazione della sentenza di patteggiamento, quando non si traducano in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomamente proponibile in cassazione contro il patteggiamento, se non nei limiti dei vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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