Sentenza n. 842/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di LATINA n. 98/2024, depositata e resa pubblica il 30.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3518/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina n. 98/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500
Esito
Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Latina n. 98/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, nella misura di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta elettronica in favore della docente. Nonostante la rituale intimazione e un decreto presidenziale di sollecito, il Ministero non ha prodotto elementi idonei a dimostrare l'adempimento del giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Latina era passata in giudicato e che il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto agli obblighi da essa derivanti. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, adottando gli adempimenti necessari e riconoscendo alla ricorrente gli importi complessivi di euro 1.500 nei modi e nella misura stabiliti dal giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario da lui delegato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta della ricorrente dopo l'inutile scadenza del termine ministeriale. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario per gli anni scolastici indicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione intimata deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di elementi comprovanti l'adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione degli obblighi specificamente derivanti dalla sentenza passata in giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine ultimativo per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di inutile scadenza del termine.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico estraneo all'amministrazione inadempiente, con compenso posto a carico di quest'ultima e liquidato dal giudice, salvo conguaglio documentato.
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