Cassazione Civile, Ordinanza n. 18941/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con un ente locale, più volte prorogati. Le lavoratrici avevano agito per ottenere differenze retributive e il riconoscimento dell'inquadramento superiore B3 anziché B1, fondando la domanda su verbali di conciliazione nei quali il comune aveva riconosciuto la qualifica superiore e si era impegnato a corrispondere il relativo trattamento economico. Il tribunale aveva accolto le domande; la corte d'appello, invece, su impugnazione del comune, aveva riformato la decisione ritenendo nulli i verbali di conciliazione per mancanza degli adempimenti previsti dal T.U.E.L. per la validità dei contratti della pubblica amministrazione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte d'appello accolto un'eccezione di nullità proposta per la prima volta in appello; violazione degli artt. 65 e segg. d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 191 e segg. d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che la conciliazione in materia di pubblico impiego locale è disciplinata da norme speciali che derogano al T.U.E.L.; violazione dell'art. 183 d.lgs. n. 267/2000 e omesso esame di un fatto decisivo, perché per il trattamento economico tabellare e gli oneri riflessi non sarebbe stato necessario il previo impegno di spesa; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la domanda riguardava solo le differenze retributive e non l'inquadramento; infine, censura sulle spese di lite per mancata compensazione in ragione della novità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, ritenendo il primo internamente incoerente perché formalmente impostato come violazione dell'art. 345 c.p.c. ma sostanzialmente diretto a contestare l'applicazione di norme sostanziali e finendo per ammettere la non decisività del vizio denunciato; ha ritenuto il quarto motivo carente di specificità e autosufficienza per mancata trascrizione o localizzazione degli atti processuali rilevanti. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la corte d'appello aveva errato nel fondare la nullità della conciliazione sulla violazione delle regole del T.U.E.L., perché ai verbali di conciliazione del pubblico impiego si applica la disciplina speciale dell'art. 66 d.lgs. n. 165/2001, che prevale sull'iter previsto per i contratti degli enti locali. La nullità resta però configurabile solo se, in sede conciliativa, l'amministrazione assume obbligazioni contrastanti con norme imperative o con la contrattazione collettiva; in particolare, non può riconoscere un inquadramento o un trattamento economico non consentiti dalla legge o dal CCNL. È però possibile conciliare sulle conseguenze economiche dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, diritti che l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 riconosce. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte territoriale per nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la regolazione delle spese di legittimità; il quinto motivo è stato assorbito. Dal testo finale risulta inoltre la declaratoria di inammissibilità di un'ulteriore parte del ricorso/il prosieguo del dispositivo è tronco nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Nel rito del lavoro il divieto di nuove domande o eccezioni in appello è regolato dall'art. 437, comma 2, c.p.c.; il motivo che invoca l'art. 345 c.p.c. è stato ritenuto inammissibile anche per incoerenza interna rispetto alla censura effettiva.
art. 437, comma 2, c.p.c.
Richiamato come norma corretta del rito del lavoro per il divieto di nuove domande o eccezioni in appello.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
L'onere di specifica indicazione degli atti e documenti è necessario anche per i vizi processuali; non basta il rinvio generico, occorre indicare chiaramente il contenuto e la sede dell'atto.
art. 369, comma 4 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366, n. 6, come fonte degli oneri di produzione e specificazione degli atti rilevanti.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza nella descrizione degli atti processuali.
art. 183 d.lgs. n. 267/2000
Invocato dalle ricorrenti per sostenere che per il trattamento tabellare del personale e gli oneri riflessi non sia necessario il previo impegno di spesa.
art. 191 d.lgs. n. 267/2000
Norma del T.U.E.L. richiamata dalla corte territoriale come base della pretesa invalidità dei contratti degli enti locali in assenza degli adempimenti contabili.
art. 192 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dalla corte territoriale tra le disposizioni del T.U.E.L. violate nel ragionamento poi cassato.
art. 152 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dalla corte territoriale nel fondare la nullità della transazione per mancato rispetto della disciplina degli enti locali.
art. 65 d.lgs. n. 165/2001
Norma speciale richiamata dalle ricorrenti sulla procedura di conciliazione nel pubblico impiego; la Corte la considera parte del quadro speciale poi sviluppato dall'art. 66.
art. 66 d.lgs. n. 165/2001
Disciplina speciale del tentativo di conciliazione nel pubblico impiego, prevalente sul T.U.E.L.; prevede un procedimento ad hoc, il verbale di conciliazione come titolo esecutivo e l'esclusione della responsabilità amministrativa del rappresentante dell'ente.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Il datore di lavoro pubblico non può attribuire in conciliazione un inquadramento o un trattamento non consentiti dalla legge o dal CCNL; è invece possibile transigere sulle conseguenze economiche dello svolgimento di mansioni superiori.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il verbale di conciliazione stipulato secondo la procedura speciale prevista dalla normativa di settore prevale sulla disciplina generale degli enti locali quanto alle formalità di formazione del contratto, sicché non può essere dichiarato nullo solo per la mancanza degli adempimenti del T.U.E.L.
- La nullità di una conciliazione nel pubblico impiego può essere ravvisata solo se l'amministrazione assuma obbligazioni in contrasto con norme imperative o con la contrattazione collettiva; non basta la violazione delle regole contabili generali richiamate per i contratti dell'ente.
- Il datore di lavoro pubblico non può riconoscere, neppure in sede conciliativa, un inquadramento o un trattamento giuridico-economico non previsto dalla legge o dal contratto collettivo; può però definire le sole conseguenze economiche derivanti dall'assegnazione di fatto a mansioni superiori, se il diritto alla relativa retribuzione è previsto dall'ordinamento.
- Nel giudizio di cassazione, anche quando si denunciano errores in procedendo, il ricorso deve essere specifico, autosufficiente e riferibile alla decisione impugnata: occorre indicare e, nei punti essenziali, riportare gli atti rilevanti, con precisa localizzazione, senza meri rinvii per relationem.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se, pur prospettando formalmente un vizio tipizzato, lo sviluppa con argomentazioni incompatibili con quel vizio, finendo di fatto per escluderne la sussistenza.
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