Sentenza n. 271/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Pesaro n. 181/2025, depositata e resa pubblica il 12.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 543/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 31.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 20.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 181/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e risultava passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. È stata inoltre proposta domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, attribuendogli il compito di adottare, entro i successivi 120 giorni dall'investitura, tutti gli atti necessari all'esecuzione. È stata invece respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario, la cui attribuzione è stata oggetto del giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione della sentenza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di indennizzo è stata respinta poiché il giudice non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 39 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 93 c.p.c. quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate e di non averle riscosse.
Massime di principio
- Il ricorso per l'ottemperanza di un titolo esecutivo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione debitrice.
- Quando una pubblica amministrazione non esegue un giudicato e non oppone specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli il potere di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente, sicché l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è dovuto in assenza di particolari motivi per dubitare dell'adempimento sollecito dell'amministrazione.
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