Ordinanza n. 89/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di -OMISSIS- in data 4 marzo 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso il parere del Gruppo Interforze del 29 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto il 4 marzo 2026, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali, incluso il parere del Gruppo Interforze
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa individuale ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni riferite, in sostanza, all’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento prefettizio, nonché alla valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico di permeabilità dell’impresa alle logiche della criminalità organizzata. Gli elementi valorizzati riguardano il profilo personale del titolare, le sue frequentazioni, i rapporti di parentela e affinità con soggetti gravitanti nella consorteria ’ndranghetista, cointeressenze economiche con società controindicate e il profilo personale e le controindicazioni relative alla moglie convivente. È stata inoltre contestata, secondo quanto risulta dalla decisione, la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa per agevolazione occasionale.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto, sulla base di una sommaria delibazione, insussistenti i presupposti per la sospensione dell’interdittiva. Il provvedimento è apparso sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione esauriente, anche per relationem agli accertamenti e alle risultanze della Prefettura e del Gruppo Interforze. Il Collegio ha ritenuto che gli elementi relativi al titolare, ai suoi rapporti personali e familiari, alle cointeressenze economiche e alla moglie convivente dovessero essere valutati unitariamente e non atomisticamente. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’interdittiva non richiede né la prova dell’avvenuta occupazione mafiosa dell’impresa né l’accertamento di responsabilità penali dei titolari, essendo sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento mafioso. È stata ritenuta non irragionevole anche la conclusione prefettizia circa l’assenza di una mera agevolazione occasionale idonea a giustificare le misure di prevenzione collaborativa. Nel bilanciamento cautelare è stata ritenuta prevalente l’esigenza statale di tutela della legalità dall’infiltrazione della criminalità organizzata. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase incidentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della sommaria delibazione il TAR ha negato la sospensione dell’atto impugnato.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede le misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili nelle ipotesi di agevolazione occasionale; il TAR ha ritenuto non irragionevole la loro non applicazione nel caso concreto.
d.lgs. 159/2011
Costituisce il quadro normativo dell’informazione interdittiva antimafia e della prevenzione delle infiltrazioni mafiose; il giudizio prefettizio può fondarsi su un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento, senza necessità di responsabilità penali o di occupazione mafiosa dell’impresa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini dell’informazione interdittiva antimafia non è necessaria la prova dell’avvenuta occupazione mafiosa dell’azienda né l’accertamento di responsabilità penali a carico dei titolari dell’impresa; è sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata.
- Gli elementi posti a fondamento del giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa devono essere valutati in modo unitario e complessivo, anziché atomistico, includendo, ove rilevanti, il profilo personale dell’imprenditore, le frequentazioni, i rapporti di parentela o affinità, le cointeressenze economiche e le controindicazioni riguardanti il convivente.
- In sede cautelare, la sospensione di un’interdittiva antimafia può essere negata quando l’atto risulti prima facie sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione esauriente in ordine agli accertamenti e alle risultanze acquisiti dalla Prefettura e dal Gruppo Interforze.
- La non applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 è legittimamente sostenibile quando, sulla base degli elementi acquisiti, non risulti integrata una situazione di mera agevolazione occasionale.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un’interdittiva antimafia può prevalere l’interesse pubblico alla tutela della legalità e alla prevenzione dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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