Cassazione Civile, Ordinanza n. 26753/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un appaltatore aveva convenuto un Comune per ottenere la declaratoria di inadempimento contrattuale in relazione a un appalto del 1998 per lavori di riqualificazione urbanistica. Lamentava che il materiale indicato per la pavimentazione, la cosiddetta pietra di Gorgoglione, non fosse reperibile sul mercato e sosteneva che ciò integrasse impossibilità oggettiva della prestazione, ovvero che la clausola dovesse essere intesa come equivalente. Il Comune aveva invece contestato l'assunto e aveva risolto il contratto, poi bandendo una nuova gara. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, l'appellante aveva notificato l'atto nei termini all'avvocato domiciliatario del Comune presso il precedente studio; la notifica era risultata non perfezionata per intervenuto trasferimento del difensore, e la Corte d'appello aveva inizialmente concesso termine per rinnovarla. Successivamente, su eccezione del Comune, la Corte d'appello aveva revocato quel provvedimento e dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo che, essendo il difensore trasferito nel medesimo distretto, la nuova notifica dovesse comunque essere effettuata entro il termine per impugnare e che il difetto fosse imputabile alla parte notificante. Il ricorrente per cassazione censurava tale decisione deducendo: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per carenza di motivazione sulla natura nulla o inesistente della prima notifica; 2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il domicilio originario era rimasto sede di uno studio legale collegato al difensore destinatario; 3) violazione degli artt. 156, 160 e 291 c.p.c. e dell'art. 6 CEDU, per avere la Corte d'appello revocato la rinnovazione della notifica e per non avere valorizzato gli effetti sananti della rinnovazione dell'atto nullo, oltre al comportamento dell'addetto postale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo, osservando che il principio richiamato dalla Corte territoriale sulla diligenza del notificante e sulla verifica del domicilio del difensore si riferisce a un'ipotesi diversa, in cui la notifica non abbia avuto alcun esito, mentre nel caso concreto l'atto era stato ricevuto da un collaboratore dello studio professionale nel precedente domicilio; perciò non ricorreva un'inesistenza della notificazione, ma una nullità sanabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di legittimità si fonda sull'erronea applicazione del principio relativo alla notifica al procuratore domiciliatario trasferito: nel caso concreto la notificazione non era inesistente, poiché l'atto era stato ricevuto presso il precedente domicilio da un collaboratore dello studio, sicché la rinnovazione concessa inizialmente non poteva essere revocata per dichiarare l'appello tardivo.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
È invocato per censurare il difetto di motivazione della sentenza d'appello; la Corte di cassazione ritiene però che la motivazione sulla questione fosse presente e sufficiente rispetto al principio richiamato.
art. 111 Cost.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare una motivazione asseritamente apparente o mancante; la Corte esclude la violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzato per contestare l'applicazione del principio in tema di notificazione dell'appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui si deduce omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella persistenza di un collegamento tra il domicilio originario e lo studio del difensore destinatario.
art. 156 c.p.c.
È richiamato per sostenere che la notificazione, se nulla, è sanabile e non determina automaticamente la decadenza dall'impugnazione.
art. 160 c.p.c.
È richiamato in relazione ai vizi della notificazione e alla distinzione tra nullità e inesistenza dell'atto notificatorio.
art. 291 c.p.c.
È richiamato per affermare che la rinnovazione della notificazione nulla produce effetto sanante e impedisce che la decadenza operi, se il vizio è nullità e non inesistenza.
art. 6 CEDU
È invocato per censurare una lettura eccessivamente formalistica delle regole di notifica e per richiamare esigenze di proporzionalità nella valutazione degli effetti del vizio notificatorio.
art. 350, comma 2, c.p.c.
È indicato come base del provvedimento di rinnovazione della notificazione in appello, poi erroneamente revocato dalla Corte territoriale.
art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 406/1991
È menzionato nella ricostruzione dei fatti come parametro evocato dall'appaltatore per sostenere l'interpretazione non esclusiva dell'indicazione del materiale da utilizzare.
Massime di principio
- La notifica dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore domiciliatario trasferito non può essere automaticamente trattata come inesistente quando l'atto sia comunque pervenuto presso il precedente domicilio ed ivi ricevuto da un soggetto appartenente allo studio professionale del destinatario: in tal caso occorre valutare se il vizio integri una nullità sanabile, non una inesistenza.
- Il principio secondo cui il notificante deve verificare il mutamento di domicilio del difensore si applica solo nei limiti del suo presupposto fattuale; non può essere usato in modo estensivo per dichiarare tardiva l'impugnazione quando la prima notificazione abbia avuto un esito diverso dalla mancata ricezione dell'atto.
- Quando il giudice di appello abbia correttamente disposto la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per un vizio sanabile, non può poi revocare quella scelta e dichiarare l'impugnazione inammissibile senza un presupposto coerente con la qualificazione del vizio come inesistenza.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione è decisiva ai fini della tempestività dell'impugnazione: solo l'inesistenza impedisce di valorizzare l'originario tentativo notificatorio, mentre la nullità può essere sanata dalla rinnovazione ordinata dal giudice.
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