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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12816/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva riconosciuto la continuazione tra più fatti di bancarotta e rideterminato la pena; il ricorso denunciava vizio di motivazione, illogicità e contraddittorietà nell'analisi dell'elemento soggettivo (dolo) sia con riguardo alla presunta bancarotta semplice relativa a Divisione Servizi Soc. coop., sia con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale contestata in relazione alla Sporting s.c.a.r.l. In particolare si contestava la confusione tra la fattispecie della "bancarotta documentale" nella sua forma "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione con dolo specifico) e nella sua forma "generale" (tenuta irregolare delle scritture con dolo generico), nonché l'insufficiente prova del dolo specifico riferito alla condotta del liquidatore della Sporting (omessa consegna/sottrazione delle scritture), desunto dalla sola irreperibilità e mancata consegna delle scritture senza ulteriori elementi che provassero l'animus nocendi o lucrandi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla fattispecie relativa alla Sporting s.c.a.r.l., annullando la sentenza di merito per quella parte e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame specifico dell'elemento soggettivo (dolo specifico) con le istruzioni ermeneutiche dettate. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: è stata quindi confermata la condanna relativa alla bancarotta collegata alla Divisione Servizi Soc. coop., ritenuta ben motivata in relazione all'esistenza di atti distrattivi e alla valenza depauperativa della condotta.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare) - art. 216, comma 1, n. 2

    "chi ha sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le scritture contabili"; "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"

    La Corte distingue due ipotesi alternative: la prima (sottrazione/distruzione/falsificazione) richiede dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi); la seconda (tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione) è integrata dal dolo generico (consapevolezza e volontà dell'irregolare tenuta che renda impossibile la ricostruzione). Va accertata mediante ragionamento logico‑inferenziale la coscienza e volontà dell'agente, non dal solo stato materiale delle scritture.

  • Legge fallimentare - art. 217, comma 2

    Disciplina la bancarotta semplice documentale; si differenzia rispetto all'art. 216 per l'elemento soggettivo che può essere anche colposo o dovuto a semplice negligenza, mentre l'art. 216 richiede dolo (generico o specifico a seconda dell'ipotesi).

Massime di principio

  • Distinguere sempre, nell'ambito della bancarotta documentale, tra l'ipotesi "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione) che richiede dolo specifico e l'ipotesi "generale" (tenuta irregolare che impedisce la ricostruzione) che richiede solo dolo generico.
  • La mera constatazione che le scritture non consentono la ricostruzione del patrimonio non è sufficiente per affermare il dolo: il giudice deve motivare, con argomentazione logico‑inferenziale, perché l'agente fosse consapevole e volesse l'impossibilità di ricostruzione.
  • L'irrepreribilità del liquidatore o la mancata consegna delle scritture non costituiscono di per sé prova del dolo specifico; occorrono elementi aggiuntivi (es. attività distrattive, manomissioni, utile ingiusto, indicazioni di volontà dolosa) che sorreggano l'inferenza dell'animus lucrandi o nocendi.
  • L'omessa tenuta della contabilità può integrare bancarotta semplice (art. 217) o, se supportata da prova del fine di recare pregiudizio ai creditori o ingiusto profitto, bancarotta documentale fraudolenta (art. 216): l'elemento intenzionale è determinante per la qualificazione.
  • In appello e in cassazione, la carenza di specifica e rigorosa motivazione sull'elemento soggettivo può condurre all'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame: il giudice di merito deve seguire scrupolosamente le linee interpretative indicate dalla Corte di cassazione.
  • Quando si affrontano più fatti di bancarotta relativi a diverse società, va comunque valutato singolarmente l'elemento soggettivo per ciascuna fattispecie; la sussistenza di attività distrattive in una posizione può non essere automaticamente estesa alle altre senza adeguata prova.

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