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Sentenza

Sentenza n. 1579/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del decreto emesso dal Ministro dell’Interno, in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza presentata in data -OMISSIS- con la quale lo straniero di origine moldava, sig.-OMISSIS-, nato a -OMISSIS- l’-OMISSIS-, residente in Verona, via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e ss. modificazioni e integrazioni; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202215675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, residente legalmente in Italia dal 2008 e titolare di permesso di soggiorno illimitato, aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, documentando la propria situazione reddituale. Il diniego ministeriale era fondato esclusivamente su elementi riferibili al figlio del richiedente: una notizia di reato per rapina aggravata, una notizia di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e presunti elementi contrari forniti dalla Questura. Il ricorrente deduceva: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa o invalida comunicazione del preavviso di rigetto; violazione del contraddittorio; violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990 per motivazione mancante, insufficiente ed erronea; eccesso di potere per illogicità, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 per insufficiente e incongrua motivazione; manifesta illogicità. Il ricorrente evidenziava inoltre che il figlio era stato prosciolto da alcune accuse, che un reato si era estinto per condotta riparatoria e che un ulteriore procedimento si era concluso con proscioglimento. L'istanza di accesso agli atti presentata al Ministero era rimasta senza riscontro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il giudice ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione della meritevolezza del richiedente e della sua integrazione nella comunità nazionale. Tuttavia, gli elementi favorevoli all'integrazione — quali durata della permanenza, attività lavorativa e stabilità dei rapporti familiari e sociali — devono essere valutati complessivamente insieme agli eventuali elementi sintomatici della mancata adesione ai valori e alle regole della comunità nazionale; non è legittima una separazione rigida tra presupposti formali e meritevolezza sostanziale. Nel caso concreto, gli elementi ostativi erano riferiti al figlio e non al richiedente. L'Amministrazione non aveva spiegato adeguatamente come la condotta del figlio potesse costituire motivo ostativo per il genitore, né aveva dimostrato uno scarso inserimento dell'intero nucleo familiare nella società italiana. Il diniego ometteva inoltre una valutazione della personalità della responsabilità penale, dell'effettiva commissione dei reati, della loro qualificazione e rilevanza ostativa e della condotta complessiva del richiedente durante la prolungata permanenza in Italia. Ne risultavano carenti l'istruttoria e la motivazione, anche alla luce del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di un'ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione sulla meritevolezza del richiedente, sull'integrazione nella comunità nazionale e sulla compatibilità della sua condotta con i valori e le regole dell'ordinamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato dedotto il vizio relativo all'omessa o invalida comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza accoglie il ricorso per l'inadeguatezza complessiva dell'istruttoria e della motivazione, senza sviluppare una distinta decisione su tale specifica censura.

  • artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990

    Sono stati invocati con riferimento agli obblighi di motivazione, partecipazione e contraddittorio; il giudice ha ritenuto il provvedimento carente di adeguata motivazione e di istruttoria.

  • art. 27, comma 1, Cost.

    Il principio della personalità della responsabilità penale impedisce di utilizzare automaticamente fatti penalmente rilevanti riferibili a un familiare come elemento ostativo alla concessione della cittadinanza al richiedente, in assenza di una specifica valutazione del legame e dell'integrazione dell'intero nucleo familiare.

Massime di principio

  • Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione deve ponderare complessivamente gli elementi indicativi dell'integrazione del richiedente e quelli eventualmente sintomatici della mancata adesione ai valori e alle regole della comunità nazionale; non può separare rigidamente i primi, quali meri presupposti formali, dai secondi, quali soli elementi di meritevolezza.
  • Fatti penalmente rilevanti riferibili a un familiare del richiedente non possono costituire automaticamente motivo ostativo alla concessione della cittadinanza. La loro rilevanza richiede una specifica istruttoria e motivazione sul rapporto con la posizione del richiedente e sulla prova di uno scarso inserimento dell'intero nucleo familiare nella comunità nazionale.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su condotte di terzi deve considerare il principio della personalità della responsabilità penale, l'effettiva commissione dei fatti, la loro qualificazione e rilevanza ostativa e la condotta complessiva del richiedente durante la permanenza sul territorio nazionale.
  • L'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in materia di cittadinanza non esonera dall'obbligo di un'istruttoria adeguata e di una motivazione concreta, individualizzata e coerente rispetto alla posizione personale del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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