Cassazione Penale, Sentenza n. 29978/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso due ordinanze: (1) dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Lecce del 10/05/2023 per tardività; (2) rigetto dell'istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. Il difensore ha dedotto un impedimento oggettivo/forza maggiore consistente nel mancato funzionamento della connessione Internet sul treno Frecciarossa il 16/10/2023, impedimento che avrebbe reso impossibile il deposito dell'impugnazione entro il termine a pena di decadenza; ha poi sostenuto che la prova del disservizio (protocollo Trenitalia) è stata ricevuta solo il 30/01/2024, per cui l'istanza di rimessione sarebbe dovuta essere considerata tempestiva o comunque valutata diversamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui l'appello era depositato un giorno oltre il termine previsto (art. 585 c.p.p.) e che il disservizio lamentato costituiva un impedimento solo per poche ore dell'ultimo giorno utile, non evocando una causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione del termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto che il difensore non abbia dimostrato di non poter utilizzare mezzi alternativi (personale di studio, sostituto) e che il termine di 10 giorni per proporre istanza di rimessione decorre dalla cessazione dell'impedimento e non dal momento in cui si è ottenuta la prova formale del disservizio. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del termine per impugnare previsto a pena di decadenza; la Corte ha rilevato il mancato rispetto del termine processuale per il deposito dell'appello.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sulla dichiarazione di impossibilità e sulla rimessione in termini per causa di forza maggiore: la Corte ha interpretato che solo un impedimento assoluto e protratto può giustificare la restituzione del termine; un impedimento limitato a poche ore dell'ultimo giorno utile è insufficiente se superabile con la normale diligenza.
art. 585 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla decadenza dal diritto di proporre impugnazione; la Corte ha constatato che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto e che il ricorrente non ha censurato tale accertamento.
Massime di principio
- Un impedimento limitato al solo giorno di scadenza, specie se superabile con mezzi ordinari (PEC, personale di studio, sostituto), non equivale di regola a causa di forza maggiore idonea a giustificare la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.
- Per la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è necessario dimostrare un impedimento assoluto e protratto: la valutazione è rigorosa e richiede prova convincente che non fosse possibile, con normale diligenza, completare l'adempimento processuale.
- Il termine di dieci giorni per proporre la richiesta di restituzione nel termine decorre dalla cessazione dell'impedimento, non dal momento in cui si ottiene la prova formale (es. risposta dell'ente) del disservizio; va quindi tempestivamente valutata la possibilità di presentare l'istanza appena cessato l'impedimento.
- In situazioni di possibile disservizio tecnico (assenza di connessione, guasti), è prudente: a) predisporre invio anticipato degli atti; b) attivare il personale di studio o un sostituto per l'invio; c) conservare e allegare immediatamente ogni documentazione che attesti il disservizio, depositandola appena disponibile.
- Il calcolo dei termini deve tenere conto dei giorni utili e delle eventuali sospensioni (es. sospensione feriale); il beneficiario dell'assistenza tecnica ha l'onere di organizzare i tempi per neutralizzare il rischio di imprevisti dell'ultimo momento.
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