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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34580/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (29/02/2024) che, in sede di riesame, aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente limitandolo a euro 38.067,91 nei confronti di Domenico Iavarone e a euro 7.562,00 nei confronti di Lorenzo Iavarone, annullando il decreto per le eccedenze. I ricorrenti deducevano un unico motivo: violazione dell'art. 321 c.p.p. e degli artt. 640‑quater e 644 c.p. nonché vizi di motivazione, sostenendo che si era verificata una duplicazione di provvedimenti cautelari (sequestro iniziale e successivo sequestro per equivalente) e che gli importi sottoposti a sequestro non corrispondevano ai profitti illeciti definitivamente quantificati; lamentavano carenze logiche e di calcolo nel provvedimento impugnato e richiedevano il riesame della congruità degli importi sequestrati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivo: i ricorsi prospettavano vizi di motivazione (materia non proponibile in cassazione per i sequestri ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) e risultavano generici e privi di autosufficiente documentazione probatoria necessaria a dimostrare la presunta duplicazione e l'erroneità dei calcoli (ad es. decreti/verbali di sequestro con indicazione degli importi, atti che comprovassero la restituzione di somme). Per l'inammissibilità la Corte ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento, per ciascuno, della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma invocata dai ricorrenti come violata; la Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione per inammissibilità del ricorso, pertanto nessuna pronuncia di merito sulla corretta applicazione della norma

  • art. 640‑quater cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata in relazione alla fattispecie di truffa; i ricorrenti sostenevano che la confisca per equivalente dovesse attenersi solo ai profitti illeciti definitivi, ma la Corte non ha valutato il merito per inammissibilità

  • art. 644 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di usura, richiamata dai ricorrenti; la Corte non si è pronunciata nel merito circa l'applicazione della norma rispetto al sequestro per equivalente

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita le censure proponibili in Cassazione in materia di sequestri alle sole violazioni di legge, escludendo la sindacabilità del merito e dei vizi di motivazione che sono tipicamente di competenza dei giudici del merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso in Cassazione infondato o inammissibile per colpa dei ricorrenti; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha irrogato la sanzione

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo la Corte di Cassazione valuta primariamente violazioni di legge: i vizi di motivazione sono generalmente inammissibili (art. 325 c.p.p.).
  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve essere autosufficiente: va allegata la documentazione necessaria (decreti/verbali di sequestro, indicazione degli importi per singolo provvedimento e per singolo indagato, atti comprovanti eventuali restituzioni) per dimostrare la violazione di legge denunciata.
  • Se si contesta una duplicazione di sequestri o l'eccesso di somme rispetto al profitto illecito, è essenziale produrre calcoli dettagliati e documenti che consentano alla Corte di verificare l'errore di diritto senza necessità di sindacare il merito motivazionale.
  • Le censure generiche e prive di prova documentale rischiano l'inammissibilità e possono comportare sanzioni pecuniarie a titolo di Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
  • Per questioni relative alla congruità dei sequestri per equivalente (cioè la corrispondenza tra somme sequestrate e profitto illecito), è preferibile estendere il confronto e le richieste di prova nei gradi di merito, riservando alla Cassazione censure puntuali di diritto corredate da documentazione che renda il ricorso autosufficiente.

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