Cassazione Penale, Sentenza n. 34580/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (29/02/2024) che, in sede di riesame, aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente limitandolo a euro 38.067,91 nei confronti di Domenico Iavarone e a euro 7.562,00 nei confronti di Lorenzo Iavarone, annullando il decreto per le eccedenze. I ricorrenti deducevano un unico motivo: violazione dell'art. 321 c.p.p. e degli artt. 640‑quater e 644 c.p. nonché vizi di motivazione, sostenendo che si era verificata una duplicazione di provvedimenti cautelari (sequestro iniziale e successivo sequestro per equivalente) e che gli importi sottoposti a sequestro non corrispondevano ai profitti illeciti definitivamente quantificati; lamentavano carenze logiche e di calcolo nel provvedimento impugnato e richiedevano il riesame della congruità degli importi sequestrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivo: i ricorsi prospettavano vizi di motivazione (materia non proponibile in cassazione per i sequestri ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) e risultavano generici e privi di autosufficiente documentazione probatoria necessaria a dimostrare la presunta duplicazione e l'erroneità dei calcoli (ad es. decreti/verbali di sequestro con indicazione degli importi, atti che comprovassero la restituzione di somme). Per l'inammissibilità la Corte ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento, per ciascuno, della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma invocata dai ricorrenti come violata; la Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione per inammissibilità del ricorso, pertanto nessuna pronuncia di merito sulla corretta applicazione della norma
art. 640‑quater cod. pen.
Norma sostanziale richiamata in relazione alla fattispecie di truffa; i ricorrenti sostenevano che la confisca per equivalente dovesse attenersi solo ai profitti illeciti definitivi, ma la Corte non ha valutato il merito per inammissibilità
art. 644 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di usura, richiamata dai ricorrenti; la Corte non si è pronunciata nel merito circa l'applicazione della norma rispetto al sequestro per equivalente
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita le censure proponibili in Cassazione in materia di sequestri alle sole violazioni di legge, escludendo la sindacabilità del merito e dei vizi di motivazione che sono tipicamente di competenza dei giudici del merito
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso in Cassazione infondato o inammissibile per colpa dei ricorrenti; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha irrogato la sanzione
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo la Corte di Cassazione valuta primariamente violazioni di legge: i vizi di motivazione sono generalmente inammissibili (art. 325 c.p.p.).
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve essere autosufficiente: va allegata la documentazione necessaria (decreti/verbali di sequestro, indicazione degli importi per singolo provvedimento e per singolo indagato, atti comprovanti eventuali restituzioni) per dimostrare la violazione di legge denunciata.
- Se si contesta una duplicazione di sequestri o l'eccesso di somme rispetto al profitto illecito, è essenziale produrre calcoli dettagliati e documenti che consentano alla Corte di verificare l'errore di diritto senza necessità di sindacare il merito motivazionale.
- Le censure generiche e prive di prova documentale rischiano l'inammissibilità e possono comportare sanzioni pecuniarie a titolo di Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
- Per questioni relative alla congruità dei sequestri per equivalente (cioè la corrispondenza tra somme sequestrate e profitto illecito), è preferibile estendere il confronto e le richieste di prova nei gradi di merito, riservando alla Cassazione censure puntuali di diritto corredate da documentazione che renda il ricorso autosufficiente.
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