Sentenza n. 5963/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 170/2025, pubblicata il 08/02/2025, del Tribunale di Avellino, resa in favore della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 170/2025, che ha riconosciuto differenze retributive lorde di € 10.052,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 170/2025, pubblicata l'8 febbraio 2025 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero al pagamento di € 10.052,00 lordi per differenze retributive conseguenti al riconoscimento di maggiore anzianità, anche per mensilità aggiuntive, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, dalla domanda giudiziale del 3 febbraio 2023 al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 agosto 2025 presso l'Avvocatura dello Stato e presso la sede reale; era inoltre decorso senza pagamento il termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, una penalità di mora e le spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'azione era conforme all'art. 114 c.p.a., che il titolo era stato notificato ed era passato in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega; il commissario si insedierà su istanza della ricorrente e dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha inoltre condannato il Ministero, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a corrispondere una penalità pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Spese liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato nella misura versata e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
Nella specie, l’azione risulta proposta nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 114 c.p.a.
L'azione di ottemperanza è ammissibile quando proposta nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 114 c.p.a.; nel caso concreto il TAR ne ha riconosciuto la conformità.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Risulta, inoltre, trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla data della notifica del titolo in forma esecutiva da parte del ricorrente, di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
L'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione può essere richiesta una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Si ritiene, inoltre, di accogliere la richiesta di condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di una penalità di mora; la penalità – in conformità all’orientamento di questo Tribunale – è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione, determinandola, nel caso deciso, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e facendola decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere l'ottemperanza se l'amministrazione non ha eseguito il giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, in caso di persistente inadempimento, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare fin da subito un commissario ad acta, prevedendone l'insediamento su istanza del creditore.
- A fronte dell'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato, può essere imposta una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o all'effettivo insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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