Sentenza del 20/01/2020 n. 628 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 139/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - IMPUGNATIVA DI ATTI DELLA RISCOSSIONE - Litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione - Non sussiste - Istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo - Discrezionalità del giudice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società L. srl aveva impugnato l'intimazione/cartella esattoriale deducendo la nullità per mancata notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione/decadenza del credito e l'illegittimità della notifica via PEC. L'Agenzia Entrate Riscossione ha impugnato la sentenza di accoglimento lamentando, tra l'altro, l'omessa autorizzazione alla chiamata in causa degli enti impositori (Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio) e sostenendo invece di poter dimostrare la regolarità delle notifiche delle cartelle.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia Entrate Riscossione e confermato l'accoglimento del ricorso della società. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento di legittimità, il contribuente può agire indifferentemente contro il concessionario o contro l'ente impositore quando si deduce la mancata notifica degli atti presupposti e che non sussiste litisconsorzio necessario tra i due. Ha inoltre affermato che l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente impositore sussiste solo se sono contestati il merito della pretesa impositiva (art. 39 D.Lgs. 112/1999) e che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa rientra nell'art. 106 c.p.c., cioè in una valutazione discrezionale del giudice di primo grado. Sotto il profilo probatorio, la Corte ha ritenuto che le cartelle non risultassero regolarmente notificate (notifiche dichiarate ineseguite e non perfezionate conformemente alle norme), e perciò ha confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente; ha compensato le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 112/1999, art. 39
L'art. 39 impone all'agente della riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore quando la controversia involge il merito della pretesa impositiva; la Corte qualifica tale chiamata come "litis denuntiatio" finalizzata ad informare l'ente e non richiede autorizzazione giudiziale.
Codice di procedura civile, art. 106
La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo va valutata ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e la mancata autorizzazione costituisce esercizio di discrezionalità del giudice di primo grado, incensurabile in appello se non fondata su vizio di motivazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Il documento prodotto irregolarmente in primo grado può essere valutato dal giudice d'appello in base alla norma che consente l'assunzione della prova documentale anche in sede di appello.
DPR 600/1973, art. 60
Regola l'irrecuperabilità/irreperibilità e le conseguenti modalità di notifica agli enti e alle persone giuridiche; la Corte ha richiamato la disciplina per valutare la correttezza delle notifiche eseguite presso la sede legale e i casi di irreperibilità.
Codice di procedura civile, artt. 140, 143 e 145
Le norme sulle notificazioni a persone giuridiche e sui depositi/avvisi di deposito sono state richiamate per valutare la regolarità delle notifiche; la Corte ha escluso che l'art. 145 c.p.c. consenta modalità equivalenti se non rivolte al legale rappresentante, e ha precisato che il mero avviso di deposito non è idoneo quando la consegna non è avvenuta a persone abilitate.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8
Richiamata in relazione agli avvisi di deposito come modalità equivalenti di notificazione ex art. 140 c.p.c.; la Corte ha limitato l'applicabilità quando destinatario è la società e non il legale rappresentante.
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare indifferentemente l'atto del concessionario della riscossione o l'ente impositore quando la censura riguarda la mancata notifica o la nullità degli atti presupposti; non sussiste litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore.
- Se la contestazione investe il merito della pretesa tributaria, l'agente della riscossione deve chiamare in giudizio l'ente impositore ex art. 39 D.Lgs. 112/1999 per tutelarsi dalle possibili conseguenze sfavorevoli; tale chiamata ha natura di "litis denuntiatio" e non richiede necessariamente una preventiva autorizzazione giudiziale.
- La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo va valutata ai sensi dell'art. 106 c.p.c. ed è soggetta alla discrezionalità del giudice; l'omessa pronuncia su tale istanza non costituisce di per sé motivo di annullamento, salvo vizio nella valutazione.
- In caso di controversie sulla regolarità delle notifiche a persone giuridiche, è essenziale provare la consegna a persone abilitate presso la sede legale; il deposito e l'avviso di deposito non sono sempre equivalenti alla notificazione se non rispettano le formalità previste.
- In appello il giudice può valutare documenti prodotti anche irregolarmente in primo grado ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992; pertanto, sia contribuente sia concessionario devono curare la produzione probatoria già in primo grado ma possono comunque produrre elementi in grado d'appello.
- Prassi consigliata: se si contesta la notifica o il merito del credito, far figurare nel ricorso l'alternativa di chiamare in causa l'altro soggetto (o chiedere espressamente all'agente di chiamare l'ente) e acquisire preventiva documentazione sulla effettiva consegna/pec, per evitare decisioni favorevoli alla parte avversa per carenza probatoria.
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