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Ordinanza

Ordinanza n. 2900/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 31/1/2025 n. 849.

Giustizia amministrativa202601050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del TAR, con omesso pagamento delle spese di lite, degli accessori di legge e degli interessi legali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 849 del 31 gennaio 2025, lamentando che il Ministero della Giustizia non avesse corrisposto le spese di lite liquidate, gli accessori di legge e i relativi interessi legali. Il giudizio è stato qualificato come possibile reclamo contro la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta, già nominato nella sentenza in sostituzione dell'amministrazione per l'ipotesi di mancata ottemperanza. Il Collegio ha inoltre rilevato l'applicabilità della sopravvenuta disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, che prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della medesima legge, dopo il decorso del termine previsto dalla disposizione e per il biennio stabilito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, in presenza della nomina di un commissario ad acta, le questioni successive relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione della sentenza debbano essere proposte dinanzi al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al medesimo giudizio, ai sensi dell'art. 114, commi 1 e 6, c.p.a. In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, il ricorso è stato quindi interpretato come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Tuttavia, il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio, rilevando che l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, comprende tutte le fasi dei giudizi di ottemperanza, incluse quelle incidentali riguardanti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione. La decisione sul merito, sulle questioni di rito e sulle spese è stata rinviata; l'eventuale riassunzione è posta a carico della parte più diligente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L'ottemperanza può essere attivata contro il silenzio o il comportamento elusivo dell'amministrazione, che è il soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, commi 1 e 5-6, c.p.a.

    «le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnarli con il rito ordinario»

    Gli atti e le omissioni del commissario ad acta sono contestabili dalle parti del giudizio mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza; le questioni successive alla nomina del commissario costituiscono una fase interna al giudizio di ottemperanza.

  • art. 21 c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione per l'esecuzione della decisione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alla disciplina speciale, la base processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    «Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni [...] i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»

    Introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti disciplinati dalla legge, estesa anche alle fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della l. n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis e la sospensione biennale dei giudizi di ottemperanza previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nell'ambito di una sentenza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive contestazioni relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione devono essere rivolte al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al medesimo giudizio, e non mediante una nuova azione contro l'amministrazione sostituita.
  • In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto come giudizio di ottemperanza può essere interpretato dal giudice come reclamo contro l'azione o l'omissione del commissario ad acta, quando il contenuto della domanda sia diretto a contestarne la mancata esecuzione del giudicato.
  • La sospensione legislativa dei giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali relative a questioni di omessa, incompleta o non corretta esecuzione, quando la disposizione normativa si riferisca senza limitazioni ai giudizi di ottemperanza in corso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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