Cassazione Penale, Sentenza n. 45458/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo ricorso ritenendolo fondato: ha ritenuto che la motivazione di secondo grado fosse insufficiente nel collegare la mera consapevolezza della presenza del materiale esplodente (illecito del comma 2) con la detenzione concorrente (illecito del comma 1). Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello; il secondo ricorso è stato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva riqualificato il fatto in art. 679, comma 1, c.p. (detenzione di materie esplodenti) e rideterminato la pena; la ricorrente ha dedotto che la Corte avrebbe dovuto qualificare il fatto ai sensi dell'art. 679, comma 2, c.p., perché non vi era prova della detenzione da parte sua ma solo della sua consapevolezza della presenza del materiale detenuto dal convivente; con un secondo ricorso ha contestato la mancata valutazione della "micidialità" della polvere e degli artifici e l'omessa pronuncia sull'attenuante della lieve entità.
Norme richiamate
art. 679, comma 1, cod. pen.
chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità
La norma punisce il detentore delle materie esplodenti che omette la denuncia: per ritenere applicabile il comma 1 è necessario provare la detenzione attribuibile all'imputato
art. 679, comma 2, cod. pen.
chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'autorità
La norma punisce la mera consapevolezza della presenza di materie esplodenti nel luogo da lui abitato unita all'omissione della denuncia; è fattispecie meno grave rispetto al comma 1 e non può essere automaticamente sovrapposta al reato del comma 1
art. 678 cod. pen.
Norma originariamente contestata nella imputazione di primo grado (richiamata nel provvedimento), poi riqualificata in art. 679; nel testo non è riportata una citazione testuale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla esposizione dei motivi nel ricorso, richiamato per segnalare l'ambito di sintesi dei motivi nella memoria di cassazione
Massime di principio
- La mera consapevolezza della presenza di materie esplodenti nell'abitazione non è sufficiente, di per sé, a configurare il reato più grave di detenzione (art. 679, comma 1): occorre prova specifica della detenzione o di elementi che dimostrino la disponibilità materiale o la capacità di disporne.
- Quando il legislatore prevede una fattispecie meno grave (comma 2) per la semplice notizia/consapevolezza e una più grave per la detenzione (comma 1), non è possibile ricondurre automaticamente fatti del secondo comma al primo senza motivazione e prova complementare: sarebbe una soppressione interpretativa della fattispecie meno grave.
- La motivazione della sentenza deve esplicitare i passaggi logici che portano all'attribuzione della detenzione anche ad un convivente; una motivazione sintetica che si limita ad affermare la connivenza senza dati probatori specifici è insufficiente e può determinare l'annullamento con rinvio.
- In presenza di contestazioni sulla "micidialità" o pericolosità delle materie, il giudice deve valutare e motivare specificamente tali elementi se rilevanti per la qualificazione del reato o per l'applicazione di attenuanti; l'omessa valutazione può essere motivo di censura, ma nel caso concreto il ricorso su tale profilo è stato assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.
- In situazioni similari, il difensore dovrebbe puntare a mostrare l'assenza di elementi di fatto che provino la detenzione personale (es. accesso materiale, disponibilità, controllo effettivo) e richiedere la riclassificazione ai sensi del comma 2; il pubblico ministero/giudice deve invece documentare con precisione gli elementi che giustificano l'attribuzione della detenzione
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