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Sentenza

Sentenza n. 1427/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento dell’ordinanza N. -OMISSIS-DEL 20 gennaio 2025 notificata via PEC in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202500551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale recante la sanzione pecuniaria di 1.000 euro per esecuzione di lavori in assenza di idoneo titolo edilizio, ritenuta inefficace la CILA presentata dalla proprietaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale deducendo, con un unico motivo articolato, carenza di motivazione, eccesso di potere, sviamento, violazione della legge regionale n. 16/2016 e della legge n. 241/1990. Ha sostenuto, in particolare, che la CILA avesse natura di comunicazione privata e che il Comune fosse privo del potere di dichiararla nulla, inefficace o inammissibile, con conseguente nullità dell'ordinanza per carenza assoluta di potere ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990. Ha inoltre contestato l'accertamento comunale relativo alla consistenza dell'immobile, sostenendo che non fosse dimostrata la mancata realizzazione o il mancato completamento delle opere previste dalle concessioni edilizie del 1985 e del 1989 e che lo stato dell'immobile potesse ricondursi a una situazione anteriore al 31 agosto 1967. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto chiaro e immune da vizi l'iter motivazionale dell'ordinanza, che aveva evidenziato la difformità tra lo stato di fatto dell'immobile rappresentato nella CILA del 2021 e quello risultante dagli ultimi titoli edilizi rinvenuti, ossia le concessioni edilizie del 1985 e del 1989. In applicazione dell'art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001, lo stato legittimo è stato correttamente individuato sulla base dei titoli che avevano previsto la costruzione o legittimato l'esistenza dell'immobile. La ricorrente non ha fornito prova rigorosa della legittima consistenza dell'immobile né della riconducibilità dello stato attuale a una situazione antecedente al 1967; tale onere gravava su di lei anche in ragione della disponibilità della documentazione e della contestazione degli accertamenti comunali. Il Collegio ha poi ritenuto che interventi ulteriori, anche astrattamente riconducibili all'art. 6-bis d.P.R. 380/2001, non possano essere legittimamente eseguiti su un manufatto abusivo non sanato o condonato, poiché ne ripetono l'illegittimità. L'asseverazione richiesta per la CILA non può validamente attestare la conformità in presenza di abusi preesistenti. Quanto alla dedotta carenza assoluta di potere, il TAR ha dato atto del contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di dichiarare l'inefficacia della CILA, ma ha ritenuto comunque esercitabile il potere comunale di vigilanza e sanzione edilizia, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 3, comma 6, l.r. 16/2016. Una volta constatata l'inidoneità della CILA a produrre effetti abilitativi per la mancanza dello stato legittimo dell'immobile, i lavori sono stati correttamente considerati eseguiti in assenza di titolo e sanzionati. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, l.r. 16/2016

    sanzione pecuniaria di 1.000 euro per le opere realizzate in assenza di CILA

    La disposizione costituisce, insieme all'art. 27 d.P.R. 380/2001, la base normativa del potere sanzionatorio esercitato dal Comune.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Disciplina gli interventi soggetti a CILA e presuppone la possibilità di rendere un'asseverazione di conformità riferita a un immobile urbanistico-ediliziamente legittimo.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    lo "stato legittimo" dell'immobile è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha successivamente legittimato l'esistenza

    Lo stato legittimo dell'immobile è individuato sulla base dei titoli edilizi che ne hanno previsto la costruzione o legittimato successivamente l'esistenza.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità per carenza assoluta di potere è stata esclusa, poiché il Comune dispone comunque del potere di vigilanza e sanzione sugli interventi edilizi contra legem.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Attribuisce all'amministrazione comunale poteri di vigilanza e repressione degli interventi edilizi eseguiti in violazione della normativa, compresi quelli realizzati mediante utilizzo non conforme della CILA.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul privato che invoca la legittimità della consistenza dell'immobile l'onere di fornire prova rigorosa del fatto favorevole, secondo il criterio della vicinanza della prova.

Massime di principio

  • Lo stato legittimo di un immobile deve essere ricostruito sulla base del titolo edilizio che ne ha previsto la costruzione o che ne ha successivamente legittimato l'esistenza; la mera allegazione di una situazione anteriore al 1967 non è sufficiente a superare titoli edilizi successivi e accertamenti amministrativi contrari.
  • L'onere di provare la legittima consistenza dell'immobile grava sul privato che la invoca, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del criterio della vicinanza della prova; l'onere deve essere assolto con particolare rigore quando la ricostruzione del privato contrasta con gli accertamenti contenuti nel provvedimento amministrativo.
  • La CILA non può validamente riferirsi a interventi da eseguire su un immobile il cui stato urbanistico-edilizio non sia legittimo, poiché l'asseverazione di conformità richiesta dall'istituto non può essere resa in presenza di abusi edilizi preesistenti non sanati o condonati.
  • Gli interventi ulteriori eseguiti su un manufatto abusivo non sanato o condonato, anche se astrattamente riconducibili a categorie edilizie soggette a CILA, seguono l'illegittimità dell'opera principale e non possono conseguire autonoma legittimazione prima della regolarizzazione dell'immobile.
  • Anche qualora si neghi al Comune un autonomo potere di dichiarare l'inefficacia o la nullità della CILA, l'amministrazione conserva i poteri di vigilanza e sanzionatori sugli interventi edilizi contra legem; quando la CILA è inidonea a produrre effetti abilitativi per mancanza dei presupposti sostanziali, le opere possono essere sanzionate come eseguite in assenza di titolo sulla base degli artt. 27 d.P.R. 380/2001 e 3, comma 6, l.r. 16/2016.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoNullità del provvedimentoDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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