Regolamento (UE) 2025/1775
Regolamento delegato (UE) 2025/1775 della Commissione, del 28 agosto 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce, nel quadro degli indici di riferimento UE per il clima, la nozione di "armi controverse" con quella più precisa di "armi vietate". L’obiettivo è accrescere la certezza del diritto e la coerenza con le convenzioni internazionali pertinenti, armonizzando le esclusioni richieste agli amministratori di benchmark. Per attenuare l’impatto operativo sugli indici già esistenti, è previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2026.
Modifica la definizione di "armi vietate" nel regolamento delegato (UE) 2020/1818, ai fini delle esclusioni dagli indici di riferimento UE di transizione climatica e allineati con l’accordo di Parigi.
Ambito di applicazione
Si applica agli amministratori di indici di riferimento disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011, con effetti sugli indici di riferimento UE di transizione climatica e sugli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi. Incide sulle società coinvolte in attività riguardanti armi vietate, che devono essere escluse dagli indici interessati. Per gli indici di riferimento già esistenti autorizzati prima dell’entrata in vigore, l’applicazione è differita al 30 giugno 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica della definizione di armi vietate nel regolamento delegato (UE) 2020/1818
Il regolamento interviene sul regime delle etichette climatiche per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per quelli allineati con l’accordo di Parigi. La finalità è chiarire la definizione delle attività escluse, sostituendo una formulazione ritenuta troppo incerta e confusa con un elenco ancorato alle convenzioni internazionali sulle armi vietate.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, il quadro della finanza sostenibile deve essere reso più coerente con le convenzioni internazionali cui aderiscono la maggior parte degli Stati membri. La Commissione richiama anche l’esigenza, nel più ampio contesto della prontezza alla difesa europea e del sostegno agli investimenti, di garantire certezza del diritto e pratiche armonizzate per gli amministratori di indici di riferimento.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica agli amministratori di indici di riferimento disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 e incide, in concreto, sulla costruzione e gestione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e di quelli allineati con l’accordo di Parigi. Le società coinvolte in attività relative ad armi vietate devono essere escluse dagli indici interessati.
Modifica dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/1818
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), è riscritto per riferirsi alle "società coinvolte in attività riguardanti armi vietate". La definizione è precisata nel secondo comma: rientrano nella nozione mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi biologiche e armi chimiche, in relazione alle quali sono vietati, dalle convenzioni internazionali richiamate, uso, detenzione, sviluppo, trasferimento, fabbricazione e costituzione di scorte.
Allegato: convenzioni internazionali rilevanti
Viene aggiunto un allegato che collega ciascuna categoria di arma vietata al trattato o alla convenzione pertinente:
- Convenzione sull’interdizione delle armi biologiche (1972) per le armi biologiche;
- Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (1993) per le armi chimiche;
- Convenzione sul divieto delle mine antipersona (trattato di Ottawa) (1997) per le mine antipersona/mine antiuomo;
- Convenzione sulle munizioni a grappolo (2008) per le munizioni a grappolo.
Entrata in vigore e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per gli indici di riferimento già esistenti autorizzati prima dell’entrata in vigore, l’applicazione delle modifiche decorre dal 30 giugno 2026, così da consentire l’adeguamento degli indici e ridurre possibili perturbazioni del mercato.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore finanziario, la novità principale è la sostituzione di una categoria descrittiva meno precisa con un criterio oggettivo fondato su trattati internazionali espressamente richiamati. Ciò dovrebbe facilitare l’interpretazione e l’applicazione uniforme delle esclusioni richieste per i benchmark climatici UE, con impatto sulle metodologie di screening e sulla verifica delle società ammesse negli indici.
Disposizioni principali
Sostituzione della categoria esclusa
L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 è modificato sostituendo la lettera a) con l’esclusione delle "società coinvolte in attività riguardanti armi vietate".
Definizione di armi vietate
Per "armi vietate" si intendono mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi biologiche e armi chimiche, per le quali uso, detenzione, sviluppo, trasferimento, fabbricazione e costituzione di scorte sono espressamente vietati dalle convenzioni internazionali in materia di armi di cui la maggior parte degli Stati membri è parte, come elencato nell’allegato.
Allegato con i trattati di riferimento
È aggiunto un allegato che elenca le convenzioni internazionali rilevanti: Convenzione sull’interdizione delle armi biologiche (1972), Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (1993), Convenzione sul divieto delle mine antipersona (trattato di Ottawa) (1997) e Convenzione sulle munizioni a grappolo (2008), con il corrispondente tipo di arma vietato.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per gli indici di riferimento già esistenti autorizzati prima dell’entrata in vigore, si applica a decorrere dal 30 giugno 2026.
Come è indicizzato
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