Regolamento (UE) 2025/1763
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1763 della Commissione, del 25 agosto 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’intervento è motivato dall’evoluzione epidemiologica recente, con nuovi focolai in suini detenuti e selvatici in diversi Stati membri, e mira a modulare le restrizioni in funzione del rischio di diffusione. La modifica opera sostituendo integralmente l’allegato I dell’atto del 2023 e si applica immediatamente dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda la definizione e l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in relazione a nuovi focolai notificati in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e alla conseguente ridefinizione delle aree interessate in Germania, Italia, Slovacchia, Grecia, Croazia, Cechia, Romania, Estonia, Lettonia e Lituania. Non introduce regole generali diverse da quelle del regolamento (UE) 2023/594, ma sostituisce integralmente l’allegato I di tale atto; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 in materia di peste suina africana
Il regolamento interviene sul sistema di controllo della peste suina africana nell’Unione aggiornando l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La finalità è quella di adeguare senza ritardo la cartografia delle zone soggette a restrizioni all’evoluzione della situazione epidemiologica, così da limitare il rischio di ulteriore diffusione della malattia e tutelare sia la sanità animale sia la circolazione delle partite di suini e dei prodotti correlati.
Contesto e ragioni dell’intervento
La peste suina africana è qualificata nei considerando come una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti rilevanti sulla popolazione animale e sulla redditività degli allevamenti, oltre che sulla movimentazione intracomunitaria ed extra UE. Il regolamento del 2023 stabilisce misure speciali di controllo per gli Stati membri interessati e classifica le aree in zone soggette a restrizioni I, II e III; il nuovo atto si rende necessario per recepire i focolai recentemente notificati e adeguare conseguentemente i confini delle aree restritte.
Base giuridica e tecnica di delimitazione
La base giuridica richiamata è l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. La Commissione afferma di aver delimitato le nuove aree considerando la situazione epidemiologica nelle zone interessate e circostanti, il rischio di diffusione, gli orientamenti della Commissione sulla PSA e le norme WOAH, nonché le motivazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri. Viene inoltre evidenziata l’urgenza di rendere efficaci le modifiche il prima possibile.
Modifica normativa: sostituzione dell’allegato I
L’articolo 1 non introduce una disciplina autonoma, ma sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con un nuovo allegato molto esteso. Questo allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, con dettaglio territoriale estremamente puntuale: in alcuni casi si tratta di province, distretti o contee; in altri di comuni, quartieri, villaggi, unità venatorie o porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie, fiumi e confini amministrativi.
Stati e territori interessati
Le zone aggiornate riguardano in particolare Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Romania e Lituania. Il testo segnala sviluppi epidemiologici recenti soprattutto in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, dove nuovi focolai in suini detenuti e, in Polonia, anche in un suino selvatico, hanno determinato l’innalzamento del livello di restrizione di varie aree e la ridefinizione dei relativi confini.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore suinicolo e per i professionisti che assistono imprese agricole, trasportatori, macelli e operatori commerciali, il dato essenziale è che le regole applicabili alle movimentazioni dipendono dalla nuova classificazione territoriale. La modifica può incidere su spostamenti di animali vivi, materiali e prodotti di origine animale, nonché sulle operazioni di filiera e sulle esportazioni verso paesi terzi, nei limiti previsti dal regolamento 2023/594 e dalle misure nazionali di attuazione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I sulle zone soggette a restrizioni
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Ne consegue la ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana nei territori interessati.
Criteri epidemiologici per la ridefinizione delle zone
I considerando precisano che la delimitazione delle aree si basa sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana e sulle norme WOAH, tenendo conto delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.
Riconfigurazione delle zone in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia
In ragione dei nuovi focolai notificati nell’agosto 2025, diverse aree già classificate come zone I o II vengono spostate a livelli di restrizione più severi, con ridefinizione dei confini territoriali. In particolare, varie aree di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia sono riclassificate tra le zone II o III a seconda del livello di rischio e della tipologia di focolaio (suini detenuti o selvatici).
Aggiornamento delle liste nazionali per Stato membro
L’allegato sostitutivo elenca, per ciascuno Stato membro interessato, le aree ricadenti nelle tre categorie di restrizione. Sono interessate, tra le altre, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Romania e Lituania, con elencazioni estremamente dettagliate fino al livello di comune, distretto, villaggio o unità venatoria.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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