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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1766

Regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione, del 27 agosto 2025, che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all’ispezione delle attività di pesca nonché all’esecuzione e al rispetto delle norme

Normativa europea32025R1766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regime di controllo unionale della pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842, introducendo norme operative dettagliate su sorveglianza, registrazione dati, ispezioni ed esecuzione. La disciplina mira a uniformare le prassi degli Stati membri, rafforzando il monitoraggio delle attività di pesca, la gestione delle avarie dei sistemi elettronici, il ruolo degli osservatori di controllo e le procedure ispettive. Sono inoltre definiti gli effetti della sospensione o revoca della licenza e del diritto di comando, la registrazione dei punti per i comandanti e le regole per le detrazioni dai contingenti.

Norme di dettaglio per il controllo, la sorveglianza, l’ispezione e l’esecuzione nel settore della pesca, integrative del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri, ai loro centri di controllo della pesca, ai funzionari autorizzati alle ispezioni, agli osservatori di controllo, ai comandanti e agli operatori dei pescherecci dell’Unione, nonché, per alcune disposizioni, ai pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione. Riguarda il controllo delle attività di pesca, la sorveglianza via VMS, la registrazione e trasmissione elettronica dei dati di pesca, le ispezioni in mare, in porto, nel trasporto e nei locali commerciali, nonché il sistema dei punti per le infrazioni gravi e le detrazioni dai contingenti. Le disposizioni integrate dal regolamento si applicano dal 10 gennaio 2026; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2025/1766: controllo, sorveglianza e ispezione nella pesca

Il regolamento delegato integra il regime di controllo unionale della pesca istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842. La finalità dichiarata è quella di concentrare in un unico atto le norme tecniche necessarie per assicurare applicazione coerente, sorveglianza efficace e uniformità delle ispezioni, anche alla luce delle nuove competenze attribuite alla Commissione.

Le disposizioni sono destinate ad applicarsi dal 10 gennaio 2026 e disciplinano in modo dettagliato i profili operativi del controllo della pesca, della gestione delle avarie dei sistemi elettronici, del ruolo degli osservatori di controllo, delle modalità ispettive e delle conseguenze in termini di esecuzione delle norme, punti e detrazioni dai contingenti.

Ambito applicativo

Il regolamento si rivolge agli Stati membri, ai centri di controllo della pesca, ai funzionari ispettivi, agli osservatori di controllo, ai comandanti e operatori dei pescherecci dell’Unione e, per alcune norme, anche ai pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione. Rientrano nell’ambito sia le attività di pesca in mare sia quelle collegate alla registrazione dei dati, al trasporto, alla commercializzazione e alla lavorazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Controllo delle attività di pesca e gestione dei dati di localizzazione

Gli articoli 3-6 rafforzano il monitoraggio continuo tramite VMS, imponendo ai centri di controllo di seguire velocità, posizione, data e ora di entrata e uscita da zone specifiche, incluse acque soggette alla sovranità di Stati terzi. In caso di guasto del dispositivo di controllo del peschereccio, il comandante deve trasmettere manualmente la posizione almeno ogni quattro ore; il dispositivo va riparato o sostituito e il peschereccio può lasciare il porto solo se il sistema è pienamente operativo, salvo autorizzazioni eccezionali.

I dati di posizione devono essere conservati in banche dati sicure per almeno tre anni e possono essere usati solo per fini ufficiali, inclusi, se opportuno, quelli scientifici. Il regolamento prevede anche un regime specifico per il mancato ricevimento dei dati e per le situazioni in cui lo Stato membro costiero non riesca ad accedere alle informazioni necessarie.

Registrazione e trasmissione elettronica delle catture

Gli articoli 7-10 disciplinano i casi di avaria del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati di pesca. In tali ipotesi il comandante, o il suo rappresentante, deve inviare al CCP i dati di giornale di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo e di sbarco almeno ogni 24 ore, salvo intervali più brevi richiesti da altre norme. Anche qui il peschereccio non può lasciare il porto finché il sistema non sia stato ripristinato, salvo autorizzazione per riparazione o sostituzione.

Se il CCP non riceve trasmissioni per almeno 12 ore consecutive, informa immediatamente il comandante o l’operatore; se il fenomeno si ripete più di tre volte in un anno civile, lo Stato membro deve disporre un controllo approfondito del sistema, anche per verificare eventuali manomissioni. In caso di mancato accesso ai dati da parte di uno Stato membro costiero, è previsto un meccanismo di richiesta allo Stato di bandiera e, in ultima istanza, il divieto di pesca nelle acque costiere fino a quando la documentazione richiesta non sia resa disponibile.

Osservatori di controllo

Le norme sugli osservatori di controllo sono integrate sotto tre profili: indipendenza, compiti e sicurezza. L’indipendenza è garantita escludendo legami di parentela o dipendenza con titolare della licenza, comandante, equipaggio o proprietario del peschereccio. Gli osservatori raccolgono informazioni sulle attività di pesca, compilano il rapporto previsto dall’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1224/2009 secondo il formato degli allegati I e II e lo trasmettono alle autorità competenti; i rapporti possono essere messi a disposizione di Stato costiero, Commissione ed EFCA.

Sul piano della sicurezza, gli Stati membri devono fornire loro dispositivi di comunicazione bidirezionale, segnalatori di salvataggio impermeabili, formazione iniziale e periodica, nonché procedure di contatto e comunicazione regolare. I comandanti devono garantire protezione fisica, condizioni dignitose di soggiorno e accesso a cibo, alloggio e servizi igienici.

Ispezioni: preparazione, svolgimento e tipologie

Il regolamento detta un modello uniforme di ispezione. I funzionari devono essere autorizzati e muniti di carta di servizio; prima dell’ispezione raccolgono informazioni su licenze, dati VMS/AIS, precedenti rapporti e ogni altro elemento utile. Durante l’ispezione devono compilare le voci previste nei moduli dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196, con possibilità di foto, video, audio e campionamenti se consentiti dal diritto nazionale.

Per le ispezioni in mare sono previste regole specifiche sulla marcatura delle navi di controllo, sull’imbarco sicuro e sulla scala di accesso quando il dislivello è pari o superiore a 1,5 metri. Il comandante non può essere costretto a manovrare o interrompere le operazioni di pesca in modo incompatibile con la sicurezza, salvo la possibilità di chiedere il salpamento dell’attrezzo per l’ispezione. Le ispezioni non devono durare più del tempo necessario, a meno che emergano infrazioni apparenti o siano necessari ulteriori chiarimenti.

Il regolamento dedica inoltre una disciplina specifica alle ispezioni volte a individuare il lavoro forzato: i funzionari possono usare gli indicatori dell’allegato V e devono, se necessario, attivare le autorità competenti e le misure esecutive immediate. Gli Stati membri devono assicurare formazione adeguata e procedure di coordinamento interservizi.

Ispezioni in porto, nel trasporto e nei locali commerciali

Le ispezioni in porto o allo sbarco avvengono di regola sulla base del rischio o in presenza di sospetto di inosservanza; nei casi sospetti gli Stati membri devono garantire la presenza dei funzionari all’arrivo del peschereccio. In sede di sbarco il controllo copre l’intero processo e deve prevedere una verifica incrociata fra notifiche preventive, giornale di pesca e quantità effettivamente sbarcate o trasbordate.

Le ispezioni del trasporto possono essere svolte in qualsiasi momento dal punto di sbarco fino al luogo di vendita o trasformazione, preservando la catena del freddo. Possono comprendere controlli fisici sui prodotti, sigilli dei veicoli o container e tracciabilità della partita. Ulteriori controlli sono previsti per celle frigorifere, mercati, ristoranti e altre strutture in cui i prodotti sono conservati o venduti, con possibilità di usare tecnologie supplementari, inclusa l’intelligenza artificiale.

Obblighi di operatori e comandanti

Gli operatori soggetti a ispezione devono collaborare attivamente, fornendo informazioni, documenti e accesso alle banche dati, e impedendo interferenze di terzi. Gli operatori responsabili della pesatura devono consegnare dati tecnici sul sistema di pesatura, registrazioni video, accesso ai locali e prove di accreditamento, oltre ai dati di campionamento e ai documenti richiesti.

Il comandante deve assicurare l’imbarco e lo sbarco sicuri dei funzionari, fornire la scaletta conforme ai requisiti tecnici, consentire la comunicazione con le autorità competenti e informare sui rischi a bordo, senza dover divulgare informazioni commercialmente sensibili su canali aperti.

Esecuzione delle norme: licenza, diritto di comando, punti e contingenti

Se la licenza di pesca viene sospesa o revocata definitivamente, il titolare deve cessare subito la pesca, produrre i documenti richiesti, far rientrare il peschereccio in porto e seguire le istruzioni sulle catture a bordo. Se viene sospeso o revocato il diritto di comandare, lo Stato membro di bandiera deve adottare le misure amministrative necessarie e notificare la decisione al comandante e allo Stato membro di cittadinanza; il comandante deve cessare il comando, salvo esigenze di sicurezza, e conformarsi alle istruzioni ricevute.

Per il sistema dei punti, gli Stati membri devono tenere un registro dei comandanti sanzionati con punti per infrazioni gravi e comunicarne le variazioni agli Stati membri interessati o alla Commissione, a seconda che il comandante sia cittadino dell’Unione o di un paese terzo. In via eccezionale, fino a due punti possono essere cancellati se il titolare della licenza partecipa volontariamente a una campagna scientifica sulla selettività degli attrezzi o a un’attività inserita in un programma di etichettatura ecologica conforme ai principi dell’Ecolabel UE.

Quanto alle detrazioni dai contingenti, il regolamento stabilisce che esse devono essere proporzionate alla gravità dell’inadempimento e al danno causato agli stock; se il contingente interessato è insufficiente, la Commissione può utilizzare, previa consultazione dello Stato membro interessato, contingenti di altri stock o gruppi di stock nella stessa zona geografica o di pari valore commerciale.

Protezione dei dati ed entrata in vigore

I dati personali raccolti a fini di controllo devono essere trattati nel rispetto dell’articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 10 gennaio 2026, risultando obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 chiarisce che il regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo unionale della pesca, con particolare riguardo al controllo, alla sorveglianza e all’ispezione. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, il "titolare di una licenza di pesca" e il "dispositivo di controllo del peschereccio", includendo anche il dispositivo mobile di localizzazione non satellitare previsto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Monitoraggio delle attività di pesca e gestione delle avarie dei sistemi di localizzazione

Gli articoli 3-6 disciplinano il monitoraggio continuo, tramite VMS, dell’entrata e dell’uscita da zone specifiche, comprese aree con regole speciali di accesso, zone di restrizione della pesca, aree di organizzazioni regionali di gestione della pesca vincolanti per l’Unione e acque di paesi terzi. In caso di avaria o mancato funzionamento del dispositivo di controllo del peschereccio, il comandante deve trasmettere manualmente i dati di posizione almeno ogni 4 ore; il CCP li registra e li distingue dai messaggi automatici. Sono previste limitazioni alla partenza dal porto, obblighi di rientro per controllo/riparazione e regole specifiche per pescherecci di paesi terzi e per unità dell’Unione inferiori a 12 metri di lunghezza fuori tutto. I dati di posizione devono essere conservati in modo sicuro per almeno tre anni e utilizzati solo per fini ufficiali, con adeguate misure di protezione.

Avarie del sistema elettronico di registrazione e trasmissione e mancata ricezione dei dati

Gli articoli 7-10 stabiliscono regole analoghe per il sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati di pesca (giornale di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo e di sbarco). In caso di guasto, il comandante o il suo rappresentante trasmette i dati al CCP almeno ogni 24 ore, salvo intervallo più breve; il peschereccio non può lasciare il porto finché il sistema non è pienamente operativo, salvo autorizzazione eccezionale per riparazione o sostituzione. Se il CCP non riceve dati per almeno 12 ore consecutive, informa il comandante o l’operatore; se l’evento si ripete più di tre volte in un anno civile, deve essere effettuato un controllo approfondito del sistema, anche per verificare eventuali manomissioni. Se uno Stato membro costiero non può accedere ai dati richiesti, può chiedere l’accesso allo Stato di bandiera e, in caso di ulteriore mancata cooperazione, vietare l’attività di pesca nelle proprie acque fino alla messa a disposizione dei dati richiesti. Gli Stati membri di bandiera devono inoltre mantenere banche dati sul funzionamento dei sistemi elettronici e sulle eventuali avarie o omissioni di trasmissione.

Osservatori di controllo: indipendenza, compiti e sicurezza

Gli articoli 11-13 integrano la disciplina sugli osservatori di controllo. L’indipendenza è garantita escludendo parenti e dipendenti del titolare della licenza, del comandante, dell’equipaggio o del proprietario del peschereccio, nonché dipendenti di società controllate da tali soggetti. Gli osservatori devono informare i funzionari che iniziano un’ispezione, compilare il rapporto previsto dall’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 secondo il formato degli allegati I e II e trasmetterlo alle autorità competenti; i rapporti possono essere condivisi con Stato costiero, Commissione ed EFCA. Gli Stati membri devono dotarli di dispositivi di comunicazione, segnalatore di salvataggio, formazione in materia di sicurezza e procedure di contatto; i comandanti devono garantire sicurezza fisica, riservatezza, trattamenti adeguati e accesso a cibo, alloggio e servizi essenziali.

Svolgimento delle ispezioni e poteri dei funzionari

Gli articoli 14-20 disciplinano autorizzazione, preparazione e svolgimento delle ispezioni. I funzionari devono essere formalmente autorizzati e muniti di carta di servizio; nella fase preliminare raccolgono licenze, dati VMS/AIS, rapporti precedenti e altre informazioni utili. Durante l’ispezione verificano e annotano le voci previste nei moduli dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196, possono utilizzare foto, video, audio e campionamenti, non devono interferire con il diritto dell’operatore di comunicare con le autorità e devono concludere rapidamente l’ispezione se non emergono infrazioni. Sono previste regole specifiche per ispezioni in mare, incluse marcature delle navi di controllo, sicurezza di imbarco e uso della scala, limiti alla durata, possibilità di sigillare attrezzi o parti del peschereccio e norme dedicate alle ispezioni volte a rilevare il ricorso al lavoro forzato, con riferimento agli indicatori dell’allegato V e alla cooperazione con altre autorità nazionali.

Ispezioni in porto, nei luoghi di sbarco, nel trasporto, nei locali e in altre attività specifiche

Gli articoli 21-30 fissano criteri per ispezioni in porto o allo sbarco, normalmente basate su gestione del rischio o su sospetto di inadempimento, e obbligano gli Stati membri a garantire la presenza dei funzionari all’arrivo del peschereccio nei casi sospetti. Durante lo sbarco deve essere controllato l’intero processo e deve avvenire una verifica incrociata tra notifiche preventive, giornale di pesca e quantità effettivamente sbarcate o trasbordate. Le ispezioni del trasporto possono avvenire ovunque e in qualsiasi momento, con tutela della catena del freddo, e possono riguardare anche il controllo dei sigilli sui veicoli e container. Ulteriori disposizioni riguardano la commercializzazione e le ispezioni di celle frigorifere, mercati, ristoranti e altri locali, nonché l’uso di metodologie e tecnologie supplementari, inclusa l’intelligenza artificiale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689. Sono infine previste ispezioni di attrezzi da pesca in mare, di operatori che pescano senza peschereccio, di allevamenti di tonno rosso e di attività di pesca ricreativa, con specifici obblighi di collaborazione per i soggetti ispezionati.

Obblighi degli operatori, dei responsabili della pesatura e dei comandanti

Gli articoli 31-33 stabiliscono obblighi generali di collaborazione. Gli operatori devono facilitare l’attività ispettiva, mettere a disposizione informazioni e documenti, impedire interferenze di terzi e, ove possibile, consentire un locale isolato per l’incontro con l’osservatore di controllo. Gli operatori responsabili della pesatura devono fornire dettagli tecnici sui sistemi di pesatura, accesso alle registrazioni video, ai locali rilevanti e alla documentazione di campionamento e accreditamento. I comandanti devono agevolare l’imbarco sicuro dei funzionari, mettere a disposizione una scaletta conforme all’allegato IV quando il dislivello è pari o superiore a 1,5 metri, consentire la comunicazione con le autorità competenti e informare sui rischi a bordo, senza essere obbligati a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali aperti.

Effetti della sospensione e revoca della licenza e del diritto di comando

Gli articoli 34 e 35 disciplinano le conseguenze della sospensione o revoca definitiva della licenza di pesca e del diritto di esercitare il comando. Il titolare della licenza deve cessare immediatamente l’attività di pesca, consegnare i documenti richiesti, far rientrare il peschereccio nel porto indicato e assicurare il trattamento delle catture secondo le istruzioni dell’autorità competente. Nel caso del comandante, lo Stato membro di bandiera deve adottare le misure amministrative necessarie e notificare la decisione al comandante e allo Stato membro di cittadinanza; il comandante deve cessare immediatamente il comando, salvo necessità connesse alla sicurezza della navigazione, e recarsi in un porto appropriato o sospendere la pesca fino alla sostituzione.

Sistema dei punti per i comandanti e cancellazione dei punti

L’articolo 37 impone agli Stati membri di istituire un registro aggiornato dei comandanti sanzionati con punti per infrazioni gravi, con le informazioni minime di cui all’allegato VI. Se i punti sono assegnati a un comandante non cittadino dello Stato membro di bandiera, lo Stato membro deve notificare i punti agli Stati membri di cittadinanza oppure, per i cittadini di paesi terzi, trasmettere le informazioni alla Commissione e chiedere dati ulteriori sui punti attribuiti da altri Stati membri. L’articolo 36 prevede, in via eccezionale e solo se il totale punti del titolare della licenza è superiore a due, la cancellazione fino a due punti se il titolare partecipa volontariamente a una campagna scientifica sulla selettività degli attrezzi o a un’attività di pesca inserita in un programma di etichettatura ecologica conforme ai principi minimi dell’Ecolabel UE. I dati devono essere conservati almeno tre anni, salvo necessità ulteriori per ispezioni, verifiche o procedimenti.

Detrazioni dai contingenti e risposta degli Stati membri

Gli articoli 38 e 39 riguardano le detrazioni dai contingenti ai sensi dell’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il termine per dimostrare alla Commissione che l’attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile decorre dalla data della lettera della Commissione; la risposta dello Stato membro deve contenere prove materiali della capacità di garantire la sostenibilità. La determinazione dei quantitativi da detrarre deve essere proporzionata alla gravità e alla natura dell’inadempimento e al danno arrecato agli stock; se non è possibile detrarre dal contingente interessato, la Commissione può operare detrazioni da altri stock o gruppi di stock nella stessa zona geografica o di pari valore commerciale, previa consultazione dello Stato membro interessato.

Protezione dei dati e applicazione

L’articolo 40 dispone che i dati personali raccolti siano trattati solo in conformità all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 41 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 10 gennaio 2026; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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