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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28454/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP relativamente al reato previsto dagli artt. 81, 110 c.p. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di stupefacenti) commesso tra aprile 2018 e gennaio 2019. Il ricorso denunciava, tra l'altro: (i) violazione dell'art. 292 lett. c) e c-bis) c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione; (ii) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e erronea applicazione degli artt. 81 e 110 c.p. e dell'art. 73 DPR 309/1990; (iii) violazione dell'art. 125 c.p.p. con riguardo alla qualità della sostanza stupefacente; (iv) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 274 c.p.p. circa la concretezza, attualità e adeguatezza delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente, tramite il difensore munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione (atto pervenuto il 16/06/2022). La Corte ha ritenuto la rinuncia formale, irrevocabile e recettizia, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenendo sussistenti profili di colpa, al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma penale citata come base per la partecipazione al reato (concorso di persone); nel provvedimento di cassazione la questione sostanziale non è stata esaminata per via della rinuncia all'impugnazione.

  • art. 110 c.p.

    Norma penale sulla partecipazione al reato; richiamata nell'imputazione originaria ma non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti e psicotropi; costituisce il titolo di reato oggetto della custodia cautelare confermata, non esaminata nel merito dalla Corte di cassazione per rinuncia.

  • art. 292 lett. c) e c-bis) c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente per censurare vizi di motivazione o carenze dell'ordinanza impugnata; la Corte non ha pronunciato valutazioni di merito su tali censure in ragione della rinuncia all'impugnazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma sull'accertamento peritale (qualità della sostanza stupefacente) evocata dal ricorrente; non è stata valutata dalla Corte per inammissibilità del ricorso.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma che richiede concretezza e attualità delle esigenze cautelari; contestata dal ricorrente in ordine all'adeguatezza della custodia cautelare, non esaminata nel merito a causa della rinuncia.

  • art. 589 c.p.p.

    Disciplina la rinuncia all'impugnazione: atto formale, irrevocabile e recettizio; la Corte ha ritenuto la rinuncia effettuata correttamente dal difensore munito di procura speciale e ne ha dichiarato l'effetto.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando la parte rinuncia all'impugnazione; la Corte ha applicato direttamente questa disposizione e ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se resa nei modi previsti (anche tramite difensore con procura speciale), produce l'inammissibilità dell'appello e impedisce alla Corte di esaminare le censure di merito.
  • La rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio: una volta pervenuta alla cancelleria del giudice ad quem impedisce il proseguimento del giudizio di impugnazione.
  • In caso di rinuncia il giudice può condannare la parte al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, a una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto la rinuncia comporta anche rischi economici.
  • Se si intende interrompere un impugnazione, è essenziale che il difensore sia munito di procura speciale e che l'atto sia formalmente corretto per evitare contestazioni di validità.
  • Le questioni sostanziali sollevate nel ricorso (vizi di motivazione, qualificazione della sostanza, esigenza cautelare) restano inesaminate quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia; per ottenerne la valutazione occorre non rinunciare all'impugnazione.

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