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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25828/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva tre censure: 1) errata applicazione degli artt. 56 e 628 c.p. per mancata e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della desistenza volontaria (comma terzo art.56), sostenendo che la violenza fosse esercitata solo sulla cosa e non sulla persona; 2) errata qualificazione del fatto: i fatti andavano ricondotti al tentato furto (con strappo) e non alla tentata rapina, con conseguente rilievo della possibile improcedibilità per remissione della querela; 3) omissione di valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (desistenza) ritenendolo manifestamente infondato, poiché la desistenza è incompatibile con gli atti che hanno già attivato il meccanismo causale dell'evento e perché l'allontanamento dell'imputato fu dovuto alla minaccia di chiamare le forze dell'ordine. Ha invece accolto il secondo motivo: i giudici di merito hanno errato nella qualificazione del fatto come tentata rapina, perché la violenza dell'imputato era diretta esclusivamente sulla cassa e non sulla persona del titolare; di conseguenza la condotta va riqualificata come tentato furto con strappo (art. 624-bis e art. 56 c.p.). La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino che dovrà riesaminare la pena e valutare, se consentito, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il terzo motivo è stato assorbito dalla riqualificazione.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo e la desistenza; la Corte richiama che la desistenza volontaria è riconoscibile solo nella fase del tentativo incompiuto e non quando sono stati posti in essere atti idonei a far scattare il meccanismo causale dell'evento. Eventuale recesso attivo può operare solo se il soggetto compie atti attivi diretti a impedire l'evento.

  • art. 628 cod. pen.

    Definisce il reato di rapina; la Corte sottolinea che per configurare la rapina la violenza o la minaccia devono essere dirette alla persona, non solo alla cosa.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto con strappo; la Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente sia più correttamente inquadrabile come tentato furto con strappo, perché la violenza era rivolta alla cosa e non direttamente alla persona.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nella sentenza di cassazione la questione non è stata decisa in sede di legittimità e viene lasciata alla Corte d'appello in sede di rinvio per la valutazione alla luce della riqualificazione e della gravità complessiva.

Massime di principio

  • Per distinguere rapina e furto con strappo occorre valutare la direzione della violenza: se la violenza è diretta sulla persona si configura rapina; se è diretta sulla cosa (con effetti solo indiretti sulla persona) si configura furto con strappo.
  • La desistenza volontaria ai sensi dell'art.56 c.p. è ammissibile solo se l'autore si sottrae nella fase del tentativo incompiuto e non dopo aver compiuto atti idonei a realizzare il meccanismo causale dell'evento; il semplice allontanarsi per effetto della reazione della vittima o di terzi non integra la desistenza.
  • Quando la fattispecie è riconducibile al tentato furto con strappo, va verificata l'eventuale improcedibilità per remissione della querela e la possibilità di applicare la causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis), ma tali valutazioni richiedono motivazione specifica e riguarderanno la gravità complessiva della condotta e l'entità del pericolo/danno.
  • Le prove video devono essere valutate nella loro dinamica spaziale: se gli indagati sono materialmente separati dal bancone e la forza è esercitata principalmente sulla cosa, ciò porta a preferire la qualificazione come furto con strappo.
  • In caso di errore di qualificazione in sede di merito la Cassazione può annullare con rinvio per nuova valutazione della pena e degli istituti eventuali (es. tenuità), lasciando alla Corte d'appello la decisione in ordine alle conseguenze della diversa qualificazione.

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