Sentenza n. 1144/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, n. 84/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 84/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, notificata al Ministero il 10 gennaio 2026 e passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione ad accreditare euro 500 per ciascuno dei quattro anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese del giudizio di lavoro. Deduce che, nonostante la notifica del titolo, il Ministero non aveva eseguito la decisione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione all’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza lavoristica, la sua notificazione al Ministero il 10 gennaio 2026, la rituale notificazione del ricorso il 27 maggio 2026 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte; non è previsto un compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Ha respinto la richiesta di astreinte: pur non essendovi un’inammissibilità astratta della misura nei confronti della PA, ha ravvisato altre ragioni ostative, considerando la complessità e la pluralità di soggetti coinvolti nell’attivazione della Carta, il contenzioso seriale e la natura non essenziale al sostentamento del docente del beneficio, di importo modesto e a impiego facoltativo. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
La domanda di ottemperanza deve pertanto essere accolta, e il Ministero dell’Istruzione e del merito, conseguentemente, è condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della parte ricorrente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
In sede di ottemperanza, accertato il giudicato e il persistente inadempimento, il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine e predisporre una misura sostitutiva per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
La domanda di ottemperanza deve pertanto essere accolta, e il Ministero dell’Istruzione e del merito, conseguentemente, è condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della parte ricorrente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, applicabile all’Amministrazione debitrice, consente di agire per l’ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Alla luce della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che molteplici ragioni giustifichino, in concreto, la decisione di non condannare la parte pubblica al pagamento dell’astreinte in linea con l’orientamento già espresso nei propri più recenti arresti (ex multis, TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 661 del 15 aprile 2026 e precedenti nella stessa richiamati).
La penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano concrete ragioni ostative, da valutare considerando le peculiarità dell’adempimento pubblico e gli interessi coinvolti; nel caso, la complessità dell’attivazione della Carta, il contenzioso seriale e la natura non essenziale e facoltativa del beneficio hanno giustificato il diniego.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, e relativi decreti attuativi.
Se i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti risultano incapienti, il commissario ad acta può avvalersi del pagamento in conto sospeso secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue un giudicato e risulta inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale entro un termine determinato e nominare sin da allora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’inottemperanza della pubblica amministrazione: il giudice deve valutare le concrete ragioni ostative, comprese le difficoltà dell’adempimento legate alla complessità organizzativa e ai vincoli di bilancio, nonché la natura e la funzione del beneficio da attribuire.
- In presenza di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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