Cassazione Civile, Ordinanza n. 15874/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare di ammonizione scritta irrogata da una società datrice di lavoro a un proprio dipendente. In primo grado il Tribunale aveva deciso in senso favorevole al lavoratore; la società aveva poi proposto appello. Il lavoratore ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando il primo grado, aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 434, 155 e 325 c.p.c., sostenendo che l'appello della società fosse stato depositato tardivamente: la sentenza di primo grado era stata notificata il 25/10/2016 e il ricorso in appello era stato depositato il 25/11/2016, cioè oltre il termine di trenta giorni, che doveva essere computato secondo le regole sul calcolo dei termini processuali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente esaminato nel merito un appello depositato oltre il termine di legge. Poiché l'impugnazione di secondo grado era tardiva, essa doveva essere dichiarata inammissibile; ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, compresa la statuizione sulle spese processuali. Il secondo motivo è stato assorbito. La società resistente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
Il termine per il deposito del ricorso in appello è perentorio; il deposito oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'appello.
art. 155 c.p.c.
Richiamato ai fini del computo dei termini processuali, secondo il criterio del dies a quo non computatur in termino.
art. 325 c.p.c.
Richiamato quale norma sul termine breve per proporre impugnazione dopo la notificazione della sentenza.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di regolazione delle spese di giudizio, poi assorbito dall'esito sul giudicato della sentenza di primo grado.
art. 382 c.p.c.
La cassazione senza rinvio è stata pronunciata perché il processo non poteva essere proseguito, essendo l'appello inammissibile.
Massime di principio
- L'appello proposto oltre il termine perentorio previsto dalla legge è inammissibile e il giudice di secondo grado deve rilevarne l'intempestività senza procedere all'esame del merito.
- Quando l'impugnazione di secondo grado è tardiva, la sentenza di primo grado si consolida e passa in giudicato anche per quanto riguarda la regolazione delle spese processuali ivi contenuta.
- Se la corte d'appello omette di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva e decide nel merito, la sentenza di appello va cassata senza rinvio perché il processo non poteva essere validamente proseguito.
- Il computo dei termini processuali deve avvenire secondo le regole dettate dal codice di rito, con rilevanza del dies a quo non computatur in termino quando applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15759/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15787/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15798/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15799/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15800/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15802/2023 del 06/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →