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Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 126/2024 in data 4 aprile 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza n. 126/2024 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.000,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto che il giudicato non fosse stato eseguito nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, chiedendo l’accredito dell’importo e la fissazione di una penalità di mora per eventuali ulteriori violazioni o ritardi ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una relazione e documentazione attestanti l’avvenuto accredito dell’importo dovuto in data 11 dicembre 2025. La ricorrente, pur osservando che la documentazione non costituiva prova certa della data dell’accredito, ha preso atto dell’esecuzione e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese e rimborso del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che il giudicato del giudice ordinario risultava già eseguito prima dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza. La documentazione prodotta dal Ministero sull’avvenuto accredito non è stata oggetto di una contestazione effettiva e compiuta da parte della ricorrente. Di conseguenza, non sussisteva più un interesse concreto a ottenere una pronuncia di esecuzione di statuizioni già tempestivamente attuate. Il Collegio non ha accolto la richiesta di compensazione delle spese e ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina l’azione di ottemperanza, diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato; il giudizio è inammissibile quando, prima della sua instaurazione, l’amministrazione abbia già integralmente eseguito il comando giudiziale e sia quindi venuto meno l’interesse a una pronuncia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per carenza di interesse quando il giudicato risulti integralmente eseguito dall’amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • La produzione in giudizio di documentazione attestante l’esecuzione del giudicato, non accompagnata da una contestazione effettiva e compiuta dell’interessato, può essere posta a fondamento dell’accertamento dell’avvenuta esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone un’inosservanza o un ritardo ancora rilevante nell’esecuzione del giudicato; non è configurabile quando l’obbligo sia stato già adempiuto prima dell’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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