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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede staccata di Latina, II Sezione, 7 dicembre 2024, n. 800 definitivamente pronunciatasi sul ricorso n.R.G. 563/2024.

Giustizia amministrativa202500154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Latina n. 389 del 24 aprile 2025, resa nel giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 800 del 7 dicembre 2024, limitatamente alla liquidazione del compenso del commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio trae origine dall’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, sede di Latina, n. 800 del 7 dicembre 2024, relativa alla piena soddisfazione della pretesa ostensiva del ricorrente. Con la successiva sentenza n. 389 del 24 aprile 2025, il TAR aveva ordinato al Comune di Itri di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro trenta giorni e, in caso di inerzia, aveva nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Latina o un funzionario da lui delegato. A seguito dell’inerzia comunale, il Prefetto ha designato un funzionario, che ha depositato una relazione attestando il completamento degli adempimenti necessari e ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di liquidazione presentata dal funzionario delegato dal Prefetto, rilevando che l’incarico commissariale era stato completato. Ha liquidato forfettariamente un compenso netto di euro 1.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali eventualmente dovuti, ponendo integralmente il relativo onere a carico del Comune di Itri in ragione della soccombenza e dell’inerzia che aveva reso necessario l’intervento commissariale. Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione rimane inerte e rende necessario l’intervento del commissario ad acta nominato dal giudice, il compenso per l’attività commissariale può essere liquidato dal giudice una volta accertato il completamento dell’incarico.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere determinato forfettariamente dal giudice, con separata aggiunta degli accessori fiscali e previdenziali eventualmente dovuti.
  • Quando l’intervento commissariale si rende necessario per l’inerzia dell’amministrazione soccombente, il relativo onere economico può essere posto integralmente a carico dell’amministrazione stessa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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