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Circolare

Circolare numero 199 del 9-9-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione di nuove convenzioni con le organizzazioni sindacali agricole UCI, AIC, ACLITERRA e COPAGRI per la riscossione dei contributi associativi, richiamando il quadro normativo di riferimento e le modalità già illustrate in precedenti circolari. Vengono inoltre riepilogati i termini per la presentazione delle deleghe sia per i contributi dovuti dagli imprenditori agricoli sia per quelli di assistenza sindacale dovuti dai coltivatori diretti, distinguendo le regole ordinarie, le proroghe per il 1998 e l’entrata a regime dal 1999.

Convenzioni INPS con UCI, AIC, ACLITERRA e COPAGRI per la riscossione dei contributi associativi sindacali in agricoltura

Convenzioni INPS con organizzazioni sindacali agricole per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della stipula di nuove convenzioni tra l’INPS e alcune organizzazioni sindacali del settore agricolo per la riscossione dei contributi associativi. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento, coordina le nuove intese con quelle già esistenti e chiarisce i termini di presentazione delle deleghe, distinguendo tra imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

Quadro normativo e finalità della circolare

Le convenzioni sono state sottoscritte il 30 luglio 1998 in attuazione dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e dell’art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sulla base di conformi deliberazioni del Consiglio di amministrazione. La circolare si collega alla precedente n. 85 del 20 aprile 1998 e, per gli aspetti procedurali e attuativi, rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 80, punto A.

Convenzioni stipulate con UCI, AIC, ACLITERRA e COPAGRI

Le nuove intese riguardano:

  • con UCI e AIC, la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli associati;
  • con ACLITERRA e COPAGRI, sia la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli, sia quella del contributo associativo di assistenza sindacale dovuto dai coltivatori diretti.

La circolare precisa che, per UCI e AIC, esisteva già una convenzione precedente per il contributo di assistenza sindacale dei coltivatori diretti, mentre le nuove convenzioni completano il quadro per le diverse categorie interessate.

Decorrenza delle nuove convenzioni

Le convenzioni sottoscritte il 30 luglio 1998 non producono effetti immediati nel 1998, ma avranno pratica attuazione solo dal 1999. Di conseguenza:

  • le associazioni interessate potranno presentare le deleghe fino al 31 marzo 1999;
  • l’inserimento della quota associativa avverrà con i bollettini di conto corrente dei contributi obbligatori relativi al 1999.

Contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli

Per gli imprenditori agricoli, la convenzione è stata sottoscritta con Confagricoltura, Coldiretti, CIA, UGC-CISL, UIMEC-UIL, UGL-Coltivatori, UCI, AIC, FNACOMAL-CISAL, ACLITERRA e COPAGRI.

La disciplina dei termini prevede che:

  • il termine ordinario di presentazione delle deleghe sia il 31 marzo di ogni anno;
  • per il solo 1998 tale termine sia stato prorogato al 30 aprile 1998;
  • in via transitoria e solo per il 1998, la presentazione delle deleghe sia stata consentita fino al 31 ottobre 1998 esclusivamente a Confagricoltura, perché unica firmataria di analoga convenzione presso lo SCAU.

Per le altre associazioni convenzionate, le deleghe presentate dopo il 30 aprile 1998 conservano efficacia dal 10 gennaio 1999; le relative quote associative saranno inserite nei bollettini dei contributi obbligatori del 1999.

Contributi associativi di assistenza sindacale dei coltivatori diretti

Per il contributo di assistenza sindacale dovuto dai coltivatori diretti, la convenzione è stata sottoscritta con Confagricoltura, Coldiretti, CIA, UGC-CISL, UIMEC-UIL, UGL-Coltivatori, UCI, AIC, FNASCD, FNACOMAL-CISAL, ACLITERRA e COPAGRI.

Anche per questa fattispecie la circolare ribadisce che:

  • il termine ordinario di presentazione delle deleghe è il 31 marzo di ogni anno;
  • per il solo 1998 il termine è prorogato al 30 aprile 1998;
  • in via transitoria, fino al 31 ottobre 1998, possono presentare deleghe le organizzazioni che avevano analoghe convenzioni presso lo SCAU: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, UGC-CISL, UIMEC-UIL, UGL-Coltivatori, AIC, UCI e FNASC.

Efficacia delle deleghe e decorrenza dal 1999

Per i coltivatori diretti, le deleghe presentate dopo il 30 aprile 1998 dalle organizzazioni FNACOMAL-CISAL, ACLITERRA e COPAGRI avranno efficacia dal 1 gennaio 1999, poiché tali organizzazioni non erano firmatarie di analoghe convenzioni presso lo SCAU. Le corrispondenti quote associative saranno quindi inserite nei bollettini di conto corrente dei contributi obbligatori relativi al 1999.

Quadro complessivo dei termini

La circolare mira a chiarire la stratificazione dei termini applicabili nel settore agricolo, anche alla luce di clausole transitorie valide per il solo 1998. Il criterio comune è che il regime ordinario resta ancorato alla scadenza del 31 marzo di ciascun anno, con la sola proroga al 30 aprile 1998; tuttavia, per alcune organizzazioni e solo per l’anno 1998, opera una finestra transitoria fino al 31 ottobre 1998 o, in altri casi, la decorrenza delle deleghe slitta direttamente al 1999.

Punti principali

Nuove convenzioni sottoscritte il 30 luglio 1998

L’INPS informa che, in attuazione dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e dell’art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono state stipulate nuove convenzioni per la riscossione dei contributi associativi sindacali con UCI, AIC, ACLITERRA e COPAGRI. Per UCI e AIC la convenzione riguarda i contributi dovuti dagli imprenditori agricoli associati; per ACLITERRA e COPAGRI sono previste sia la convenzione per i contributi degli imprenditori agricoli sia quella per il contributo di assistenza sindacale dei coltivatori diretti.

Rinvio alle precedenti istruzioni operative

Le convenzioni richiamate sono indicate come di contenuto analogo a quelle già descritte nella circolare n. 80, punti 1 e 2. Per la procedura e le modalità attuative si rinvia quindi alle precisazioni e ai chiarimenti contenuti nel punto A della medesima circolare.

Decorrenza pratica delle convenzioni stipulate nel 1998

Le convenzioni sottoscritte il 30 luglio 1998 avranno pratica attuazione soltanto dal 1999. Le associazioni interessate potranno presentare le deleghe fino al 31 marzo 1999 e l’inserimento della quota associativa avverrà con l’emissione dei bollettini di conto corrente dei contributi obbligatori relativi al 1999.

Contributi associativi degli imprenditori agricoli

Per i contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli, la convenzione risulta sottoscritta con Confagricoltura, Coldiretti, CIA, UGC-CISL, UIMEC-UIL, UGL-Coltivatori, UCI, AIC, FNACOMAL-CISAL, ACLITERRA e COPAGRI. Il termine ordinario per la presentazione delle deleghe è il 31 marzo di ogni anno, prorogato per il solo 1998 al 30 aprile 1998. In via transitoria, solo per il 1998, la presentazione delle deleghe è consentita fino al 31 ottobre 1998 esclusivamente a Confagricoltura, in quanto unica firmataria di analoga convenzione presso lo SCAU. Le deleghe presentate dopo il 30 aprile 1998 dalle altre associazioni convenzionate avranno comunque efficacia dal 10 gennaio 1999 e le quote saranno inserite nei bollettini dei contributi obbligatori relativi a tale anno.

Contributi associativi di assistenza sindacale dei coltivatori diretti

Per il contributo associativo di assistenza sindacale dovuto dai coltivatori diretti, la convenzione è sottoscritta con Confagricoltura, Coldiretti, CIA, UGC-CISL, UIMEC-UIL, UGL-Coltivatori, UCI, AIC, FNASCD, FNACOMAL-CISAL, ACLITERRA e COPAGRI. Anche in questo caso il termine ordinario di presentazione delle deleghe è il 31 marzo di ogni anno, prorogato per il 1998 al 30 aprile 1998. In via transitoria, per il solo 1998, la presentazione delle deleghe fino al 31 ottobre 1998 è consentita alle organizzazioni che erano titolari di analoghe convenzioni presso lo SCAU: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, UGC-CISL, UIMEC-UIL, UGL-Coltivatori, AIC, UCI e FNASC.

Efficacia delle deleghe presentate dopo il 30 aprile 1998

Per i coltivatori diretti, le deleghe presentate dopo il 30 aprile 1998 dalle organizzazioni FNACOMAL-CISAL, ACLITERRA e COPAGRI avranno comunque efficacia dal 1 gennaio 1999, poiché tali soggetti non erano firmatari di analoghe convenzioni presso lo SCAU. Le corrispondenti quote associative saranno quindi inserite nei bollettini di conto corrente dei contributi obbligatori relativi al 1999.

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