Cassazione Civile, Ordinanza n. 07171/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, con cui era stato recuperato un importo complessivo di euro 60.904,58, comprensivo del secondo acconto IRES e del secondo acconto IRAP per l’anno d’imposta 2008, oltre sanzioni e interessi. La società contribuente aveva versato il primo acconto e, per il secondo, aveva utilizzato il metodo previsionale, ritenendo di dover corrispondere un importo inferiore in ragione della prevista minore redditività. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società e la C.T.R. aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo applicabile la disciplina agevolativa di cui all’art. 33, comma 28, l. 183/2011. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di acconti fiscali e di riscossione, sostenendo che l’obbligo di versamento degli acconti è autonomo e perfetto, che il mancato pagamento del secondo acconto non può essere traslato nel saldo annuale per beneficiare dell’agevolazione prevista dalla normativa invocata dal contribuente, e che una simile lettura estensiva violerebbe il divieto di analogia in materia agevolativa. Nel corso del giudizio, la società ha chiesto la declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018, producendo domanda, prova di ricezione e F24 di pagamento, senza che risulti notificato diniego dell’Amministrazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato la sopravvenuta definizione agevolata della controversia. Accertata la presentazione della domanda di definizione, il pagamento della somma dovuta e la mancata notifica del diniego entro il termine stabilito dalla normativa sulla pace fiscale, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018 e dell’art. 391 c.p.c. Le spese sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione ricorrente, anche perché difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 1 e 2 l. 97/1997
Richiamati dall’Agenzia nella ricostruzione della disciplina degli acconti fiscali.
art. 17 d.P.R. 435/2001
Richiamato per sostenere l’obbligatorietà del versamento degli acconti e la scansione temporale degli adempimenti fiscali.
art. 33, comma 28, l. 183/2011
Invocato dalle precedenti decisioni di merito come disciplina applicabile al saldo dovuto; l’Agenzia ne contestava l’estensione al caso del mancato versamento dell’acconto.
art. 1, comma 1, d.m. 9 aprile 2009
Richiamato dall’Agenzia per escludere l’applicazione analogica di una disciplina agevolativa.
art. 13 d.lgs. 471/1997
Richiamato per la sanzione conseguente all’omesso versamento degli acconti.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Richiamato come base della liquidazione automatica e dell’iscrizione a ruolo dell’acconto non versato e della relativa sanzione.
art. 391 c.p.c.
Base processuale della declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata sopravvenuta.
art. 6 d.l. 119/2018
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, ritenuta applicabile per l’estinzione del processo.
art. 6, comma 12, d.l. 119/2018
Prevede il termine per la notifica dell’eventuale diniego della definizione; nel caso di specie il diniego non risulta notificato tempestivamente.
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio in presenza dei presupposti della definizione agevolata.
art. 12, comma 2 d.lgs. 546/1992
Utilizzato per calcolare il valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato escluso il suo presupposto per l’ulteriore contributo unificato in ragione dell’estinzione del giudizio e della qualità dell’Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, la controversia tributaria è stata definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e l’Amministrazione non ha notificato tempestivo diniego, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, il valore della controversia va determinato con riferimento al tributo contestato al netto di interessi e sanzioni.
- La mancata impugnazione sostanziale del merito diviene irrilevante quando sopravviene una causa legale di estinzione del giudizio che assorbe la decisione sul fondamento del ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- Per la richiesta dell’ulteriore contributo unificato occorre verificare i presupposti normativi specifici; essi possono mancare in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, specie quando la parte pubblica è difesa dall’Avvocatura dello Stato.
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