Sentenza del 24/10/2016 n. 8032 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONTRIBUTO UNIFICATO - Determinazione - Più atti - Ricorso unico - Valore singoli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che la proposizione di un unico ricorso cumulativo non comporta il pagamento di un solo contributo unificato calcolato sul valore complessivo indistinto. Il contributo deve invece essere determinato e versato in relazione al valore di ciascuno dei singoli atti impugnati. Pertanto, il cumulo formale dei ricorsi non elimina l'autonomia degli atti ai fini del calcolo del contributo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del contributo unificato dovuto quando il contribuente impugna più atti mediante un unico ricorso. Il punto controverso è se il contributo debba essere calcolato una sola volta sul valore complessivo della causa oppure separatamente, considerando il valore di ciascun atto impugnato.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato nel processo tributario
Il contributo unificato è commisurato al valore della singola controversia e, quando vengono impugnati più atti autonomi con un unico ricorso, deve essere calcolato separatamente per ciascun atto.
Massime di principio
- La presentazione di un unico atto processuale per impugnare più provvedimenti non rende automaticamente unica la controversia ai fini fiscali o contributivi.
- Per determinare il contributo unificato occorre individuare ogni atto autonomamente impugnato e calcolare il relativo valore.
- Il ricorso cumulativo può semplificare la gestione processuale, ma non consente necessariamente di ridurre gli importi dovuti a titolo di contributo unificato.
- Prima del deposito è opportuno verificare il numero degli atti impugnati, il valore di ciascuno e le eventuali regole specifiche applicabili, poiché un versamento insufficiente può comportare richieste di integrazione.
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