Cassazione Penale, Sentenza n. 15672/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 24/09/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a un mini escavatore cingolato Hitachi di proprietà dell'indagato. Il motivo unico dedotto era violazione di norma processuale: si censurava l'apprezzamento dell'inefficacia della rinuncia al gravame operata dal difensore per mancanza di procura speciale, sostenendo che la procura speciale era stata trasmessa al Procuratore della Repubblica in data 03/09/2021, e chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che lo stesso ricorrente ammettesse che la procura speciale non era stata depositata davanti al Tribunale insieme all'atto di rinuncia all'istanza di riesame, per cui la censura sull'inefficacia della rinuncia per difetto di procura speciale è infondata. Inoltre la Corte ha rilevato l'assenza di un concreto interesse ad impugnare (non emergendo la possibilità di ottenere un risultato più favorevole) e la genericità del ricorso, che non si confronta con la ratio dell'ordinanza di merito (la carenza di interesse al riesame, posto che la convalida del sequestro d'urgenza riguardava solo l'area adibita a discarica e non l'escavatore). Per questi motivi è stata disposta la declaratoria di inammissibilità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 137/2020 conv. in legge 176/2020
Consente lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti nelle ipotesi previste, principio applicato nel procedimento in oggetto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo che risulti assenza di colpa; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione perché non sussisteva assenza di colpa.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. non si applica ove vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che tale assenza non fosse dimostrata.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n.10372/1995; Sez.1 n.9531/1999; Sez.5 n.27917/2009; Sez.3 n.23485/2014)
Principio consolidato secondo cui il ricorso deve dimostrare un concreto interesse ad impugnare (ottenere un risultato più favorevole); una pretesa meramente teorica o astratta sull'esattezza della decisione è insufficiente. Tali precedenti sono stati utilizzati per valutare l'inammissibilità per carenza di interesse e per genericità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia o altri atti compiuti dal difensore sono efficaci solo se corredati della procura speciale quando la procedura lo richiede: il deposito della procura davanti all'organo che deve valutarne l'efficacia è requisito formale essenziale.
- Un ricorso è inammissibile se manca un concreto interesse ad impugnare: bisogna dimostrare che l'impugnazione può concretamente condurre a un risultato più favorevole, non limitarsi a contestare la correttezza formale della decisione.
- I ricorsi generici che non affrontano la ratio della decisione impugnata (ossia i motivi che hanno determinato la pronuncia di merito) sono destinati all'inammissibilità.
- La Corte può procedere in camera di consiglio senza la presenza delle parti nei casi previsti dalla normativa emergenziale (art. 23 d.l. 137/2020 conv. in l.176/2020).
- In caso di inammissibilità, è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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