Sentenza del 03/02/2020 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per IRAP e oneri per l'anno 2011 (euro 154.841,39) sulla base della responsabilità solidale derivante da atto di cessione di ramo d'azienda del 7.7.2014; l'appellante ha contestato: decadenza/irregolarità della notifica (art. 25 DPR 602/73), prescrizione quinquennale maturata prima della cartella, illegittimità dell'applicazione dell'art. 2560 c.c. (sostenendo che i debiti devono risultare dai libri contabili per essere trasferiti), e ha invocato l'applicazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 che limita la responsabilità del cessionario (beneficium excussionis, limite quantificato nel valore della cessione e limiti temporali). Inoltre ha prodotto sentenze passate favorevoli (giudicato esterno) relative a posizioni analoghe.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 14 d.lgs. 472/1997 (norma speciale) e ha valorizzato il principio del giudicato esterno: le precedenti quattro sentenze favorevoli passate in giudicato relative a questioni analoghe sono rilevanti e applicabili. Nel merito l'Amministrazione non ha dimostrato la preventiva escussione del cedente e la pretesa eccede il valore dei rami d'azienda trasferiti risultante dall'atto di cessione; pertanto sono mancati i presupposti per la responsabilità del cessionario ex art. 14 d.lgs. 472/1997. La cartella è stata annullata e le spese compensate tra le parti per gravi ed eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 472/1997
Norma speciale che disciplina la responsabilità del cessionario in caso di cessione di azienda: prevede il beneficium excussionis (obbligo di preventiva escussione del cedente), limita la responsabilità al valore della cessione e circoscrive l'oggetto e il tempo (imposte/sanzioni relative a violazioni nel triennio anteriore o già irrogate/contestate nel triennio, ovvero risultanti dagli atti degli uffici alla data del contratto).
art. 25 d.P.R. 602/1973
Norma richiamata dall'appellante in tema di termini di notifica della cartella di pagamento; il giudice ha comunque ritenuto prevalente la disciplina speciale dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 e l'attinenza del giudicato esterno, assorbendo la questione.
art. 2560 c.c.
Disposizione codicistica sulla cessione di azienda; l'appellante sosteneva che l'accollo dei debiti avviene solo per debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. Il giudice ha però richiamato la prevalenza della disciplina speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 472/1997 rispetto alle doglianze basate sul codice civile.
art. 2650 c.c. (secondo comma)
Richiamato come norma generale sulla responsabilità solidale per i debiti trasferiti; il giudice ha osservato che l'art. 14 d.lgs. 472/1997 è norma speciale rispetto al secondo comma dell'art. 2650 c.c.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 13498/2015; Cass. n. 18875/2016; Cass. Pen. 27.2.2017 n. 4959
Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare: (i) l'applicabilità del giudicato esterno nei contenziosi tributari anche tra periodi d'imposta diversi quando la qualificazione giuridica sia tendenzialmente permanente; (ii) la interpretazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 nella parte in cui delimita la responsabilità del cessionario, il beneficium excussionis e i limiti quantitativi/temporali.
Massime di principio
- In caso di cessione di ramo d'azienda va prima verificata l'applicabilità dell'art. 14 d.lgs. 472/1997: è norma speciale che può limitare la responsabilità del cessionario tramite il beneficium excussionis e il limite al valore della cessione.
- Il cessionario può eccepire il beneficium excussionis e i limiti dell'art. 14 impugnando il ruolo e la cartella di pagamento; non sono eccezioni riservate solo all'ente impositore.
- L'Amministrazione deve provare la preventiva escussione del cedente (ove prevista) e che l'importo richiesto rientri nei limiti del valore della cessione o nei debiti risultanti dagli atti degli uffici alla data del contratto; in mancanza, il cessionario può ottenere l'annullamento.
- Il giudicato favorevole su questioni di diritto sostanziale o qualificazioni giuridiche può avere efficacia anche tra periodi d'imposta diversi (giudicato esterno), quando la fattispecie abbia carattere tendenzialmente permanente; pertanto sentenze passate possono rafforzare la posizione del cessionario.
- Contestazioni relative a notifica, prescrizione o decadenza vanno valutate insieme alla disciplina speciale (art. 14): talvolta la tutela offerta dall'art. 14 assorbe altre eccezioni se ne risultano mancati i presupposti.
- In fase difensiva raccogliere e depositare prove sul valore della cessione e sulle mancate azioni di escussione del cedente, nonché eventuali precedenti sentenze favorevoli, è determinante per ottenere l'accoglimento della domanda.
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