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Sentenza

Sentenza n. 867/2026 - Catania, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento del Comune di San Giovanni La Punta n. 27058 in data 4 luglio 2025, con cui è stata negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi della legge n. 326/2003.

Giustizia amministrativa202501922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria relativa a due tettoie, un gazebo e una struttura adibita a garage

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ha dedotto la violazione degli artt. 36 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto accertare la conformità urbanistica ed edilizia delle opere secondo il criterio della doppia conformità asimmetrica introdotto dall’art. 36-bis; che gli interventi non avrebbero comportato incremento di volume o superficie utile e sarebbero rientrati tra le tipologie sanabili dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003; che l’art. 36-bis consentirebbe il rilascio del parere paesaggistico anche in presenza di aumenti volumetrici; che l’Amministrazione avrebbe avuto il dovere di riesaminare l’istanza alla luce dello jus superveniens. Sono stati inoltre dedotti la violazione del legittimo affidamento e dei principi di buona fede e correttezza, in ragione del tempo trascorso dalla domanda e del pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori, nonché la necessità di bilanciare il ripristino della legalità con l’affidamento del privato e con l’eventuale applicazione di sanzioni alternative alla demolizione. In udienza il ricorrente ha chiesto il rinvio per il perfezionamento di un diverso procedimento ai sensi dell’art. 36-bis.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, il condono di opere abusive realizzate in area vincolata richieda congiuntamente: la realizzazione delle opere anteriormente all’imposizione del vincolo; la conformità alle prescrizioni urbanistiche; la riconducibilità degli interventi alle opere di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1; e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Nel caso concreto il provvedimento era vincolato, poiché dalla stessa istanza di condono risultava che l’abuso era riconducibile alla tipologia 1, implicante la creazione di nuovi volumi e superfici. Il giudice ha precisato che, ai fini paesaggistici, il divieto di incremento volumetrico riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e ordinari, interrati o fuori terra, né tra edifici e pertinenze. Anche la nozione di superficie utile deve essere intesa in senso ampio e finalistico, comprendendo ogni opera calpestabile o sfruttabile per qualsiasi uso, idonea a modificare stabilmente l’originario assetto del territorio. Ha quindi escluso la necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, di una comparazione con gli interessi privati o di una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, trattandosi di repressione di un abuso mediante atto vincolato. Il tempo trascorso e i pagamenti effettuati non generano un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento alla tipologia 1 e all’impossibilità di assentire, in area vincolata, opere comportanti nuovi volumi o superfici paesaggisticamente rilevanti. La successiva istanza ai sensi dell’art. 36-bis è stata ritenuta irrilevante, perché relativa a un diverso procedimento, concernente interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, e comunque successiva all’adozione del provvedimento impugnato e alla conclusione del relativo procedimento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003

    Il condono di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo è possibile solo quando ricorrano cumulativamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie di minore rilevanza indicate dalla legge e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

  • allegato 1, numeri 4, 5 e 6, d.l. n. 269/2003

    Individua le tipologie di illeciti edilizi di minore rilevanza, relative a restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, suscettibili di condono in presenza delle ulteriori condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lettera d).

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    È stato invocato dal ricorrente, ma il giudizio ha riguardato il diniego di condono ai sensi della legge n. 326/2003 e non ha riconosciuto la rilevanza dell’accertamento di conformità prospettato.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001

    “in parziale difformità dal permesso di costruire”

    Disciplina un diverso procedimento di accertamento di conformità, non idoneo a incidere sul diniego di condono già adottato e riferito a un procedimento definito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, il condono di opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico è subordinato cumulativamente alla preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, alla conformità urbanistica, alla riconducibilità dell’intervento alle tipologie di minore rilevanza previste dall’allegato 1 e al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • In materia paesaggistica, il divieto di incremento dei volumi esistenti comprende qualsiasi nuova edificazione che determini la creazione di volume, senza che rilevino la natura tecnica del volume, la sua collocazione interrata o fuori terra, oppure la qualificazione dell’opera come pertinenza.
  • Ai fini della tutela paesaggistica, la superficie utile deve essere interpretata in senso ampio e finalistico, comprendendo qualsiasi opera calpestabile o sfruttabile per qualunque uso che sia idonea a modificare stabilmente l’assetto originario del territorio, anche se non determina un aggravio del carico urbanistico.
  • Quando la repressione dell’abuso edilizio costituisce esercizio di potere vincolato, l’Amministrazione non deve svolgere una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né motivare sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale; il decorso del tempo e il pagamento di oblazione od oneri non creano un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
  • La presentazione successiva di un’istanza ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, relativa a un diverso procedimento e a una diversa fattispecie edilizia, non incide sulla legittimità del diniego di condono già adottato e non impone il rinvio del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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