Sentenza del 22/04/2022 n. 12848 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'impugnazione di ingiunzione di pagamento relativa alla TIA per gli anni 2011-2012 per uno stabilimento: la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello della contribuente (A.D.C.) riformando la sentenza di primo grado perché la contribuente avrebbe provato di aver provveduto a proprie cure e spese allo smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili (scarti di lamiera di grandi dimensioni e sfridi ferrosi). ASCIT ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) carenza di motivazione/ motivazione per relationem non adeguata; (2) omessa pronuncia sull'eccezione di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; (3) violazione e falsa applicazione della normativa sui rifiuti e del regolamento comunale TIA relativamente alla determinazione del tributo sulla base delle denunce TARSU e riconducibilità dei rifiuti all'assimilazione; (4) violazione di norme tributarie e regolamentari per la disapplicazione del Reg. TIA comunale rispetto alla capacità del servizio pubblico di smaltire rifiuti assimilati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo che la sentenza d'appello contenesse una motivazione autonoma, seppure sintetica, sul fatto che la quantità di rifiuti urbani fosse minima e che i rifiuti speciali fossero smaltiti dalla contribuente tramite ditte specializzate) e ha accolto il secondo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla qualificazione normativa dei rifiuti (assimilabili o meno secondo la delibera/comune regolamento), questione decisiva ai fini dell'esenzione o della sola riduzione della quota variabile. Per l'effetto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei punti relativi al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze in diversa composizione, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Stabilisce il requisito della motivazione della decisione; la motivazione non può essere meramente apparente e deve consentire il controllo del ragionamento giuridico.
Codice di procedura civile, art. 112
L'omessa pronuncia su una questione o motivo di impugnazione integra violazione; tale omissione è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e per omessa o contraddittoria motivazione/non motivazione (n.4); nel caso la Corte è intervenuta con riferimento all'omessa pronunzia (n.4) e alla motivazione (n.4).
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49
Disciplina l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art.21) e la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art.49): l'assimilazione non opera ope legis e la qualificazione incide sulla soglia di tassazione (esenzione o riduzione della quota variabile).
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Attribuisce ai Comuni la possibilità di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali e di prevedere riduzioni; richiamato per il potere comunale di regolare assimilazioni e riduzioni.
L. 26 febbraio 1994, n. 146, art. 39
Storicamente aveva previsto l'assimilazione ope legis, poi superata dall'istituzione della tariffa TIA; citata nel quadro storico-normativo per spiegare la perdita dell'assimilazione automatica.
Regolamento comunale TIA (delib. Cons. Comunale 30/12/2002 n.54 e delib. 18/05/1998 n.22)
I regolamenti comunali possono prevedere le categorie di attività e i criteri di assimilazione; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non ha fatto riferimento alla previsione regolamentare rilevante, elemento decisivo per la qualificazione fiscale dei rifiuti.
Codice civile, artt. 2697 e 2712
Principi sull'onere della prova e sulla prova per presunzioni/ perizia: utili per valutare chi deve dimostrare la produzione, la natura e lo smaltimento dei rifiuti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 456, art. 7
Norma richiamata nel quarto motivo; la Corte non ha risolto nel merito la questione di disapplicazione normativa ma l'ha assorbita con il rinvio.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E
Norma richiamata con riferimento a regole tariffarie/tributarie storiche; utilizzata dalla parte ma non decisa dalla Corte di legittimità nel merito.
Massime di principio
- La Corte d'appello può motivare per relationem rispetto a pronunce altrui, ma la motivazione deve essere autosufficiente: deve riprodurre e valutare criticamente i contenuti mutuati in modo da consentire il controllo del percorso logico-giuridico.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello o su una questione rilevante per il decidere integra violazione dell'art.112 c.p.c. e può portare alla cassazione della sentenza per mancata valutazione di una questione decisiva.
- Ai fini TIA non è sufficiente affermare genericamente che sono prodotti rifiuti speciali: per ottenere esenzione (o riduzione) dalla quota variabile è necessario che i rifiuti risultino non assimilati a quelli urbani secondo la disciplina comunale applicabile (deliberazioni/regolamenti comunali).
- La qualificazione dei rifiuti (assimilabili o non assimilabili) richiede valutazione sia qualitativa che quantitativa: la quantità può incidere sull'impatto igienico-ambientale e quindi sulla valutazione dell'assimilabilità e del trattamento tributario.
- In situazioni simili, il gestore del servizio e il contribuente devono documentare chiaramente la natura e la quantità dei rifiuti e, se si sostiene l'esenzione per smaltimento a proprie cure, produrre prove di effettivo conferimento/smaltimento (documenti di trasporto, fatture, attestazioni di ditte specializzate).
- Per evitare annullamenti e rinvii, la decisione di merito deve esplicitare il richiamo e l'applicazione delle norme/regolamenti comunali rilevanti (criteri di assimilazione e percentuali di riduzione) e motivare puntualmente la valutazione delle prove quantitative e qualitative.
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