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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23329/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era privo di specificità perché si limitava a reiterare le doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione a contestazioni di truffa e ricettazione di assegno bancario, aggravate dalla recidiva qualificata. La censura è stata ritenuta una mera riproposizione di doglianze già svolte in appello, senza confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, e dunque aspecifica.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Viene richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto nel ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è oggetto della censura difensiva.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    L'aspecificità del motivo di ricorso conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di motivi già dedotti in appello, senza critica argomentata delle ragioni del giudice di merito, è aspecifica e determina inammissibilità.
  • Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto, il giudice di merito può valorizzare le modalità della condotta, le circostanze del fatto e la personalità dell'agente, purché la valutazione sia ancorata a una concreta analisi della fattispecie.
  • Quando il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, la Corte può disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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