Sentenza del 15/03/2021 n. 333 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - benefici "prima casa" - condizioni - trasferimento entro 18 mesi - esplicitazione del trasferimento per ragioni di lavoro - sono necessari - omissione - decadenza da benefici - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto le agevolazioni "prima casa" ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali. Per mantenere tali benefici è richiesto il trasferimento della propria residenza nell'immobile entro 18 mesi dall'atto di acquisto e la dichiarazione, inserita nell'atto, della volontà di trasferire la residenza entro detto termine; se il trasferimento avviene per motivi di lavoro, ciò deve essere espressamente indicato nell'atto. Nell'ipotesi in esame mancava la dichiarazione che il trasferimento fosse dovuto a ragioni lavorative e/o non è stato effettuato il trasferimento della residenza entro i 18 mesi.
La decisione
La sentenza ha disposto la decadenza dai benefici fiscali: il contribuente perde le agevolazioni riconosciute ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali a causa della mancata effettuazione del trasferimento della residenza entro 18 mesi e/o dell'omissione, nell'atto, della dichiarazione che il trasferimento avviene per motivi di lavoro. Conseguentemente l'Amministrazione può recuperare le imposte non versate (differenza di imposta) con eventuali interessi e sanzioni secondo la normativa tributaria applicabile.
Norme richiamate
agevolazioni "prima casa" (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali)
Le agevolazioni sono subordinate alla condizione soggettiva e temporale del trasferimento della residenza: la dichiarazione di voler trasferire la residenza entro 18 mesi deve essere inserita nell'atto e, se il trasferimento avviene per motivi lavorativi, questa circostanza deve essere esplicitata. L'omissione comporta la decadenza dall'agevolazione e il recupero delle imposte.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'agevolazione "prima casa" è necessario che l'intenzione di trasferire la residenza entro 18 mesi sia esplicitamente dichiarata nell'atto di acquisto; la mera volontà informale non è sufficiente.
- Se il trasferimento della residenza è motivato da ragioni lavorative e il contribuente intende avvalersi dell'agevolazione, la circostanza del trasferimento per lavoro deve essere indicata espressamente nell'atto; la mancata indicazione può determinare la perdita del beneficio.
- Il requisito sostanziale è il trasferimento effettivo della residenza nell'immobile entro il termine di 18 mesi e la sua prova tramite iscrizione anagrafica: l'inadempimento comporta la decadenza e il recupero delle imposte agevolate.
- In caso di impossibilità a trasferire la residenza per cause non dipendenti dal contribuente (es. gravi motivi di salute, servizio militare, trasferimenti aziendali non programmabili) è opportuno darne prova documentale e valutare, caso per caso, eventuali giustificazioni o ricorsi; tuttavia l'omissione nell'atto rende più difficile la difesa.
- Prassi consigliata per gli acquirenti: inserire espressamente nell'atto la dichiarazione di trasferire la residenza entro 18 mesi e, se pertinente, la motivazione lavorativa; conservare tutta la documentazione comprovante il trasferimento anagrafico e i motivi di lavoro (contratto, ordine di servizio, comunicazioni aziendali) per fronteggiare eventuali contestazioni fiscali.
- Conseguenze fiscali della decadenza: recupero della differenza d'imposta con interessi e possibili sanzioni amministrative. È quindi prudente verificare la corretta formulazione dell'atto e, se necessario, richiedere consulenza fiscale preventiva.
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