Cassazione Penale, Sentenza n. 21115/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la mancata motivazione circa la persistenza dei presupposti di cui all'art. 6 legge n. 401/1989 che legittimano l'obbligo di presentazione imposto con il DASPO. La difesa ha documentato elementi sopravvenuti: annullamento della misura cautelare nel procedimento penale per rissa aggravata e decreto di archiviazione del G.I.P., che hanno escluso la partecipazione attiva di Costa alla rissa e non hanno ritenuto provata la condotta di istigazione o induzione alla violenza. Nonostante ciò il G.I.P. ha rigettato l'istanza di revoca richiamando per relationem la motivazione di convalida originaria, senza confrontarsi con le emergenze successive e senza una valutazione specifica sulla persistenza della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata per mancato esame degli elementi sopravvenuti prodotti dalla difesa. Pur affermando correttamente che la misura di prevenzione può fondarsi anche su condotte di incitamento o induzione alla violenza anche se non costituenti reato, la Corte ha osservato che il G.I.P. non ha valutato in modo argomentato la rilevanza degli atti successivi (annullamento della misura cautelare e archiviazione) rispetto alla persistenza della pericolosità. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, lett. a)
La misura di prevenzione (divieto di accesso con obbligo di presentazione) può essere adottata anche quando non vi sia una condanna per reato: si applica anche a chi abbia preso parte, indotto o incitato alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, ancorché tali condotte non integrino un reato accertato
legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 2
Disciplina la competenza del giudice in ordine alla convalida e alle successive decisioni sulla revoca o modifica dell'obbligo di presentazione, spettanti al GIP che ha convalidato il provvedimento
Cass. Sez. 3, n. 15704 del 04/03/2026 (richiamata)
Giurisprudenza che conferma la competenza del GIP già investito della convalida a decidere sulla revoca o modifica della misura di obbligo di presentazione
Massime di principio
- La misura di prevenzione può essere adottata anche in assenza di accertamento penale di reato, purché la motivazione dimostri la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato
- Il giudice che decide su revoca o modifica di un obbligo di presentazione deve confrontarsi espressamente e motivatamente con gli elementi sopravvenuti prodotti dalla difesa, specialmente con provvedimenti penali che escludano la partecipazione o la istigazione
- La semplice richiamata per relationem della motivazione di convalida originaria è insufficiente se non integra un'adeguata valutazione delle nuove emergenze probatorie
- In caso di carenza motivazionale relativa alla persistenza del presupposto della misura, la decisione è annullabile e il provvedimento va rimesso per nuovo esame
- La competenza a valutare revoca o modifica dell'obbligo di presentazione spetta al GIP che ha convalidato il provvedimento, ma il GIP è vincolato all'obbligo di adeguata motivazione rispetto ai fatti nuovi
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