Sentenza del 17/09/2018 n. 2139 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Redditi di impresa occulti -società a ristretta base societaria - controllo da parte di un'altra società a ristretta base - imputazione diretta al contribuente socio - non è possibile - praesumptio de praesumpto - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'imputazione al contribuente di redditi d'impresa non dichiarati, sulla base della presunzione secondo cui, nelle società a ristretta base societaria, gli utili extracontabili sarebbero stati distribuiti ai soci. La struttura, tuttavia, era articolata su due livelli: la società accertata era partecipata da un'unica società controllante, a sua volta partecipata dal solo contribuente. Secondo il giudice, non era possibile applicare la presunzione una prima volta per presumere la distribuzione degli utili alla società controllante e una seconda volta per presumere la loro distribuzione al contribuente persona fisica. Tale meccanismo avrebbe costituito una presunzione di secondo grado, o praesumptio de praesumpto, non ammessa in assenza di ulteriori elementi probatori concreti.
La decisione
La pretesa impositiva nei confronti del contribuente è stata ritenuta illegittima nella parte in cui si fondava esclusivamente sulla doppia presunzione derivante dal controllo concatenato. La presunzione di distribuzione degli utili occulti può operare nei confronti dei soci della società accertata, ma non consente, da sola, di imputare automaticamente gli stessi utili al socio della società interposta o controllante. L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare l'effettiva percezione delle somme da parte del contribuente.
Norme richiamate
Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base societaria
La presunzione di distribuzione di utili non dichiarati ai soci nelle società a ristretta base societaria.
La presunzione può fondarsi sulla ristrettezza della compagine sociale e sui rapporti tra i soci, ma opera direttamente nei confronti dei soci della società che ha prodotto gli utili. Non può essere automaticamente estesa, per ulteriori passaggi presuntivi, al socio della società controllante.
Principio del divieto di praesumptio de praesumpto
Applicare due volte la presunzione determinerebbe un caso di presunzione su presunzione, non ammessa dall'ordinamento giuridico.
Una presunzione non può essere utilizzata come unico fondamento per costruire una seconda presunzione e imputare il reddito a un soggetto ulteriore. Sono necessari elementi autonomi e concreti che dimostrino il passaggio del reddito e la sua effettiva percezione.
Massime di principio
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base societaria non determina automaticamente l'imputazione del reddito a soggetti che non sono soci diretti della società accertata.
- Quando esiste una catena societaria, la presunzione non può essere applicata in successione per attribuire prima il reddito alla società controllante e poi al suo socio persona fisica.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi probatori, diversi dalla sola ristrettezza della base societaria, per dimostrare che il socio indiretto abbia effettivamente ricevuto o disposto degli utili.
- La presenza di società interposte o controllanti non esclude ogni possibilità di accertamento, ma impedisce che l'imputazione al socio indiretto derivi esclusivamente da una doppia presunzione.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra la presunzione di produzione dell'utile, la presunzione di distribuzione al socio diretto e la prova dell'effettiva percezione da parte del socio indiretto.
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